Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11954 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.12/05/2017),  n. 11954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 09069/2016 R.G. proposto da:

ITALMEDIA SRL, in persona del leg. rappr.nte (P.I. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE, 3, presso lo

studio dell’avvocato PIERO NODARO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente

contro

EQUITALIA SUD SPA C.F. (OMISSIS) – Direzione Regionale Lazio, in

persona del Responsabile del contenzioso esattoriale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato

PASQUALE VARI’, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

nonchè contro

ROMA CAPITALE C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 19688/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 02/10/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2017

dal Consigliere Dott. DE STEFANO Franco;

Fatto

RILEVATO IN DIRITTO

che:

la Italmedia srl ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza n. 19688 del 2.10.15 con cui il tribunale di Roma, accogliendo la sua opposizione ad atti esecutivi ad una cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud spa per crediti di diritto privato di Roma Capitale, ha condannato quest’ultima alle spese in favore di essa ricorrente, ma, ritenuta questa soccombente sulle questioni sollevate nei rapporti con Equitalia, condannato la medesima ricorrente alle spese – oltretutto, nella medesima misura – in favore dell’agente della riscossione;

quest’ultima resiste con controricorso.

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;

il motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.”, è fondato, dovendosi la dispiegata opposizione considerare unitariamente pure in ordine ai motivi riconducibili alla condotta dell’ente creditore interessato (o impositore), anche quanto al regime delle spese e quindi della valutazione della soccombenza e salva beninteso la disciplina sulla compensazione, alla stregua della ricostruzione operata da Cass. 14125/16 e soprattutto da Cass. ord. 07/02/2017, n. 3154, ovvero da Cass. ord. 06/02/2017, n. 3101, alla cui motivazione per brevità può farsi qui un integrale richiamo;

il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della gravata sentenza in relazione alla censura accolta, vale a dire quanto al capo della condanna dell’odierna ricorrente alle spese in favore di Equitalia Sud spa;

poichè, peraltro, non è necessario alcun altro accertamento di merito, la condanna alle spese pronunciata con la gravata sentenza può essere posta a carico di entrambe le controparti della parte che ivi è risultata vincitrice – l’odierna intimata Italmedia srl – e tra loro in solido per la riscontrata identità di posizione processuale, mentre quelle del presente giudizio di legittimità non possono che seguire la soccombenza dell’odierna ricorrente;

per essere stato il ricorso accolto, non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito, di questa.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza in relazione alla censura accolta; decidendo nel merito, pone a carico tanto di Equitalia Sud spa che di Roma Capitale, tra loro in solido, la condanna alle spese pronunciata in favore di Italmedia srl con la sentenza n. 19688 del 2/10/15 del tribunale di Roma; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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