Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11954 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 10/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 10/06/2016), n.11954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10394/2010 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in proprio e quale procuratore di ENEL

SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 44, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE DE VERGOTTINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLA FUNES giusta delega a margine;

TERNA TRASMISSIONE ELETTRICITA’ RETE NAZIONALE SPA in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA F. DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

MASTROLILLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MAURIZIO CARBONE, GIANCARLO BRUNO, FILOMENA PASSEGGIO giusta delega

a margine;

– controricorrenti –

e contro

ENEL SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 467/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 04/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per i controricorrenti l’Avvocato MORRA per delega degli

Avvocati DE VERGOTTINI e CARBONE che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle finanze propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, nei confronti di Enel spa, Enel Distribuzione spa e Terna Rete Elettrica nazionale spa, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona, n. 467/2009, depositata il 4 luglio 2009. Questa, confermando la sentenza del Tribunale di Ancona, decideva, in accoglimento della domanda dell’Enel, che non erano dovute le somme versate da detto ente al Ministero in conseguenza delle maggiorazioni stabilite per canoni annui, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato previsti dal D.M. 20 luglio 1990 (nella fattispecie per attraversamenti aerei con elettrodotti senza infissione di pali sui corsi d’acqua demaniali), con condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

La Corte d’Appello, premessa la legittimità del D.M. 2 marzo 1998, n. 258 (emesso a seguito dell’annullamento del precedente D.M. del 1990, dichiarato illegittimo dal Tribunale superiore delle acque pubbliche), anche con riferimento all’aumento dei canoni oggetto di contestazione, affermava però che tale D.M. non poteva essere preso in considerazione nella presente controversia, atteso che la domanda di accertamento negativo e restituzione dell’Enel era fondata sul precedente D.M. 20 luglio 1990, annullato per illegittimità, mentre l’Amministrazione non aveva formulato specifica domanda (riconvenzionale) di tali maggiori canoni fondata sul successivo D.M. n. 258 del 1998.

Terna Rete Elettrica Nazionale spa ed Enel Enel Distribuzione spa (società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel s.p.a.), si costituiscono con controricorso. Terna s.p.a.

produce anche successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la Finanza denunzia violazione di legge (D.M. n. 258 del 1998; D.L. n. 90 del 1990, art. 12) e, in particolare, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, commi 42 e 43, deducendo la legittimità delle maggiorazioni dei canoni di attraversamento delle aree demaniali e patrimoniali dello Stato, a far data dal 1 gennaio 1990.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

2.1. La L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, commi 42 e 43, emanata in pendenza del giudizio di merito, così dispone:

“comma 42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi per l’utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla base del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, art. 12, comma 5, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di definitività per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della L. 24 dicembre 1993, n. 537, nonchè dei seguenti atti legislativi di settore: D.Lgs. 12 luglio 1993 n. 275, L. 5 gennaio 1994, n. 36, L. 5 gennaio 1994, n. 37, L. 23 dicembre 1994, n. 724;

“comma 43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa generale, resta sestuplicata dal 1 gennaio 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dei canoni di cui al D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, art. 14, comma 1, convertito, con modificazioni dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692”.

In forza dunque delle riportate previsioni legislative, in particolare dell’art. 2, comma 43 Legge cit., che ha portata generale ed è direttamente applicabile alla fattispecie in esame, i canoni oggetto del presente giudizio risultano maggiorati a far data dal 1 gennaio 1990.

2.2. Come precedente contrario si invoca ex adverso Cass. 8 gennaio 2001 n. 692 (e succ. conf.). Ma a torto. Infatti questa giurisprudenza, che è antecedente alla L. n. 350 del 2003, ha esaminato la questione con riferimento al D.M. 2 marzo 1998, che è stato dichiarato illegittimo e disapplicato nella parte in cui (art. 7) prevedeva aumenti di canone a far data dal 1990, in sostituzione del precedente già annullato D.M. 20 luglio 1990: illegittimità dipendente dal fatto che la facoltà di rinnovare l’originario decreto del 1990 era limitata alla eliminazione dei vizi formali (inerenti al procedimento di adozione) che lo inficiavano; per cui l’Amministrazione non poteva introdurre nuove norme reiterando, a distanza di anni, l’esercizio del potere di normazione secondaria ormai interamente consumato. Sennonchè tale prospettazione non è stata condivisa dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 18262 del 2004), la quale ha stabilito: a) che la P.A. “ben ha potuto, emanando il D.M. 2 marzo 1998, n. 258, rinnovare il D.M. 20 luglio 1990, già annullato in sede giurisdizionale”; b) che si tratta di “rinnovazione non innovativa di un atto che la P.A. ha già adottato, previa eliminazione dei vizi procedimentali che inficiavano l’atto annullato”; c) che pertanto nel citato D.M. del 1998 va ravvisata “una legittima rinnovazione del potere regolamentare attribuito alla P.A. con la L. n. 165 del 1990, art. 12, comma 5 e perciò a quest’ultima norma direttamente collegata” (così la conforme sentenza Cass. n. 18308/2012).

2.3. Dunque, già con riferimento alle su riferite norme del 1990 e del 1998, la soluzione adottata in quella sentenza (n. 692 del 2001, e succ.), non era giuridicamente accettabile.

Ma ancor meno lo è dopo l’entrata in vigore della L. 24 dicembre 2003 n. 350, che, all’art. 2, comma 43 cit., ha disposto che siano sestuplicati, a far tempo dal 1 gennaio 1990, i canoni dovuti dall’Enel. E tale disposizione, contenuta in una legge formale, è in linea con l’art. 23 Cost., nè la sua retroattività si pone in contrasto con altri principi costituzionali (così Cass. 12 giugno 2009 n. 13757), essendo anzi conforme a ragionevolezza l’esigenza di sanare lo stato d’incertezza che, circa l’aumento del sestuplo già previsto fin dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, si era venuto a determinare a causa delle su accennate vicende invalidanti di norme regolamentari. E non può dubitarsi circa la riconducibilità del rapporto in questione nell’alveo del comma 43, che è appunto preordinato a dettare la regola dei casi già ricadenti nella disciplina del 1990.

2.4. Nulla quaestio neppure sulla deducibilità della violazione di tale norma di legge a motivo di ricorso per cassazione, trattandosi di ius superveniens di cui il giudice di merito, con la sentenza impugnata (emessa nel 2009), avrebbe potuto e dovuto fare applicazione (iura novit curia), e tanto più in quanto legittimamente sollecitato dalla parte interessata.

3. La sentenza va pertanto cassata e, considerato che non sono necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), con la reiezione della pretesa dell’Enel.

4. Considerato che l’accoglimento del ricorso trae fondamento anche da una norma emanata successivamente all’introduzione della causa, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese dei gradi di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto da Enel spa, Enel Distribuzione spa e Terna spa nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa integralmente le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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