Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11953 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 30/05/2011), n.11953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16171/2009 proposto da:

G.U. (OMISSIS), G.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

OLIVA VINCENZO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 21/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI del 24/01/07, depositata il 21/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito l’Avvocato Oliva Vincenzo, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. U. e G.M. propongono ricorso per cassazione nei confronti del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate (quest’ultima resistente con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica Iva relativo al 1985, la C.T.R. Campania, in riforma della sentenza di primo grado, confermava legittimo l’avviso opposto.

2. Il ricorso (col quale si deduce iammissibilità dell’appello, per inesistenza della relativa notifica e carenza di contraddittorio) è innanzitutto inammissibile per intempestività, perchè consegnato per la notifica in data 26.06.09 avverso sentenza pubblicata il 21.02.07, e quindi proposto ben oltre il termine lungo per impugnare, a nulla rilevando che col ricorso in esame venga dedotta la nullità della sentenza impugnata (per inesistenza della notifica dell’atto d’appello e conseguente inammissibilità dell’impugnazione), potendo i motivi di nullità della sentenza essere fatti valere solo a mezzo di (valida, e perciò innanzitutto tempestiva) impugnazione, attesa la regola dell’assorbimento dei motivi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione dettata dall’art. 361 c.p.c..

E’ inoltre nella specie da escludere l’applicabilità dell’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3 (neppure invocato dalla parte), posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, seconda parte, prevedendo che il termine annuale per la proposizione dell’impugnazione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza, richiama implicitamente l’art. 327 c.p.c., comma 2, il quale, nell’ammettere l’impugnazione, da parte del soccombente rimasto contumace, della sentenza non notificatagli, anche dopo la scadenza del termine annuale, subordina tale impugnazione ad un duplice presupposto, oggettivo e soggettivo, costituito rispettivamente dalla nullità della citazione o della relativa notificazione e dall’effettiva ignoranza della pendenza del processo (v. tra le altre Cass. n. 11991 del 2006).

Presupposto per l’applicazione di entrambe le norme è pertanto in ogni caso la mancata conoscenza del processo, circostanza da escludere nella specie, posto che il ricorso introduttivo del processo risulta proposto dalla società di fatto dei fratelli G., i quali hanno altresì proposto appello avverso la sentenza di primo grado (che veniva annullata con rinvio al primo giudice, la cui decisione veniva ulteriormente appellata dall’Ufficio), e pertanto non possono allegare la mancata conoscenza della pendenza del processo (dovendo per tale intendersi, appunto, un processo, che inizia con l’atto introduttivo e termina con decisione non più suscettibile di impugnazione ordinaria, non il singolo grado di giudizio).

La norma siccome interpretata non risulta comportare una eccessiva ed irragionevole compressione del principio di difesa e del contraddittorio, dovendo operarsi un bilanciamento tra l’indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche ed il diritto di difesa, e ben potendo la parte che sia a conoscenza dell’esistenza di un processo (per averlo, nella specie, addirittura introdotto) informarsi dello sviluppo del medesimo facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis (per considerazioni analoghe v. la sentenza n. 297 del 2008 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 327 c.p.c., comma 1 in riferimento all’art. 24 Cost. nella parte prevedente la decorrenza del termine annuale per l’impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anzichè dalla sua comunicazione).

Peraltro, prescindendo dalle considerazioni sopra esposte, il ricorso risulta comunque inammissibile perchè l’unico motivo, col quale si deduce un error in procedendo, non si conclude con la proposizione di un quesito di diritto, come previsto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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