Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11953 del 19/06/2020
Cassazione civile sez. III, 19/06/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 19/06/2020), n.11953
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27903/2019 proposto da:
B.Y., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.to
Letizia Fallica (info.pec.avvocatoletiziafallica.it), giusta procura
speciale allegata al ricorso, e domiciliato in Roma piazza Cavour
presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso l’ordinanza del giudice di pace di Caltanissetta n 241/2019
depositata l’8.8.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
4.03.2020 dal Cons. Dr. Antonella Di Florio.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che:
1. B.Y. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione del provvedimento del Giudice di pace di Caltanissetta che ha convalidato il decreto di trattenimento del Questore di Lecce presso il C.P.R. di Caltanissetta in forza del precedente provvedimento di espulsione. 1.1. La parte intimata non si è difesa.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 e L. n. 241 del 1990, art. 3.
2. Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, nonchè la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
3. Le censure, di carattere processuale, devono essere congiuntamente esaminate in quanto intrinsecamente connesse.
3.1. Esse sono entrambe infondate.
3.2. Il ricorrente assume, infatti, che:
a. il decreto di espulsione mancava della sottoscrizione del Prefetto e della delega scritta al viceprefetto: tale delega sarebbe stata inoltrata a mezzo fax dopo che l’udienza di convalida si era conclusa, ed il giudice di pace aveva ritenuto legittima l’integrazione “postuma” del provvedimento;
b. conseguentemente, doveva ritenersi anche che fosse stato violato il contraddittorio in quanto detta delega non era stata sottoposta all’esame della parte interessata ed aveva determinato una “decisione a sorpresa” che doveva ritenersi affetta da nullità.
3.3. Quanto al primo rilievo, si osserva che questa Corte ha avuto modo di chiarire che l’investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento di atti inerenti al loro ufficio si presume, costituendo un aspetto della corrispondente “presunzione di legittimità” degli atti amministrativi (cfr. Cass. 10867/2018).
Ed è stato anche affermato, in termini più specifici rispetto alla controversia in esame, che “non è invalido il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello stato emesso dal Viceprefetto aggiunto, a ciò delegato dal Viceprefetto Vicario o dal Prefetto, senza che nell’atto sia menzionata la delega essendo sufficiente che tale delega sussista e sia stata conferita prima dell’adozione del provvedimento.” (cfr. Cass. 7873/2018)
3.4. Nel caso di specie, si rileva che a seguito della comunicazione a mezzo PEC avvenuta lo stesso giorno dell’udienza era emerso che la delega esisteva e risaliva a data ben anteriore al provvedimento di espulsione e cioè al 18.10.2015, circostanza della quale è stato dato atto nel provvedimento impugnato.
3.5. Pertanto, la regolarità dei poteri esercitati dal viceprefetto nell’emanazione del provvedimento di espulsione costituente il presupposto della convalida del decreto di trattenimento emesso dal Questore non può essere messa in discussione: esso, infatti, è assistita dalla presunzione di legittimità.
4. A ciò consegue – in relazione al secondo rilievo prospettato – che la delega conferita non doveva essere sottoposta ad ulteriore contraddittorio, in quanto le parti possono vantare un diritto al rispetto delle regole del processo solo se, in dipendenza della loro violazione, ne derivi un concreto pregiudizio (cfr. Cass. 3432/2016; Cass. 29098/2017).
5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
6. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’amministrazione.
7. Trattandosi di materia esente, non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 4 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020