Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11953 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 17/05/2010), n.11953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 216-2006 proposto da:

B.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA GASTALDI 2, presso lo studio dell’avvocato NICOTRA

VANIA, rappresentato e difeso dall’avvocato LANZA IVO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato GELLI PAOLO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DISCEPOLO

DANIELE giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12466/2004 del TRIBUNALE di MILANO, 13^

SEZIONE CIVILE, emessa il 12466/2004, depositata il 30/10/2004,

R.G.N. 14104/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito l’Avvocato GIARDIELLO ENZO per delega dell’Avvocato PAOLO

GELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per inammissibilità.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

Con atto di citazione ritualmente notificato B.S. conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano M.M. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale del (OMISSIS).

Assumeva che mentre si trovava alla guida della propria moto e si accingeva a svoltare a sinistra, veniva urtato dall’auto convenuta che effettuava la stessa manovra tagliandogli la strada.

Si costituiva in giudizio la convenuta resistendo alla domanda attrice di cui chiedeva il rigetto.

Esaurita la fase istruttoria la causa passava in decisione. Con sentenza n. 9277 02 il Giudice di Pace accertava la responsabilità esclusiva dell’attore nella determinazione del sinistro e per l’effetto respingeva la domanda attrice.

Avverso tale sentenza proponeva appello il B. assumendo che il primo giudice aveva errato nell’accertare la sua responsabilità esclusiva e chiedendo che in mancanza di prova certa sui fatti venisse quantomeno applicalo il concorso di colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 2.

Si costituiva l’appellata chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.

Acquisito il fascicolo di pruno grado, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione”.

Con sentenza 26 – 30.10.2004 il Tribunale di Milano provvedeva come segue:

“… definitivamente pronunciando:

respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado; condanna l’appellante a rifondere le spese di secondo grado all’appellata spese liquidate in complessivi Euro. 1.387,20, di cui Euro 590 per onorari e Euro 536 per diritti, oltre iva e cpa come per legge”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione B. S..

Ha resistito con controricorso M.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

B.S., con l’unico articolato motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2697, 2735 e 2054 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dall’appellante o rilevabile d’ufficio (art. 360 c.p.c., n. 5)” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente, li Tribunale ha fondato il proprio convincimento di una esclusiva responsabilità dell’appellante B.S., su quello che ha giudicato “l’unico elemento di prova acquisito”, indicato dal Tribunale nel “rapporto d’incidente” e cioè sui seguenti elementi: – 1) i rilievi effettuati nell’immediatezza dell’incidente; -2) le dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (dichiarazioni che non hanno carattere contessono e non sono state ritenute idonee a ricostruire la dinamica dell’incidente neanche dagli stessi verbalizzanti). Ma rilievi e dichiarazioni nessun apporto probatorio o indiziario hanno dato alla soluzione della vertenza.

Il Tribunale tuttavia, dopo avere ammesso in sentenza che non era possibile ricostruire la dinamica dell’incidente (“nè le dichiarazioni rese in sede di interpello hanno contribuito in alcun modo a ricostruire la dinamica”), dichiara il B. esclusivo responsabile, invece di applicare, in mancanza di prova contraria, il disposto di cui all’art. 2054 cod. civ. di uguale concorso dei conducenti nella produzione del danno.

Le doglianze sopra riassunte (e le altre non riportate per brevità) non possono essere accolte.

Intatti t’impugnata decisione si sottrae al sindacato di legittimità in quanto fondata su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

In realtà molte doglianze sono in gran parte inammissibili prima ancora che prive di pregio poichè, al di la della formale prospettazione, si basano semplicemente su una diversa valutazione delle risultanze processuali (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 42 del 07/01/2009: “La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti”).

Per il resto, come già esposto, si tratta di censure che non riescono ad evidenziare reali vizi logici o giuridici.

In particolare va rilevato che il nucleo centrale della motivazione è il seguente: “… Nel rapporto i verbalizzanti sulla base dei rilievi effettuati nell’immediatezza e delle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro hanno affermato che mentre l’auto della M. stava iniziando la manovra di svolta a sinistra, veniva urtata sulla fiancata sinistra dal motociclo dell’appellante che era intento ad effettuare la medesima manovra di svolta a sinistra ed hanno contravvenzionato quest’ultimo per aver effettuato la manovra di svolta a sinistra senza assicurarsi di non arrecare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada …”; e che la parte ricorrente non espone concrete e convincenti argomentazioni per contestare specifici vizi in detta particolare ricostruzione, in particolare in ordine alla circostanza che mentre Cauto stava iniziando la svolta a sinistra il motociclo l’ha urtata nella fiancata sinistra.

Non rimane dunque che rigettare il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come esposto nel seguente dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 900,00 (novecento euro) per onorario oltre Euro 200,00 (duecento euro) per spese vive e oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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