Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11953 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.12/05/2017),  n. 11953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 03124/2016 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del suo procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO,

21, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CARBONETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE D’ORSO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

8(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO ed

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

nonchè contro

B.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2332/2015 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 03/07/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2017

dal Consigliere Dott. DE STEFANO Franco.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Equitalia Sud spa ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 2332 del 3.7.15 con cui il tribunale di Taranto – sez. dist. di Manduria ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Pietro Briganti avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria esattoriale eseguita ai suoi danni dall’odierna ricorrente per crediti previdenziali dell’INPS, ritenutolo viziato principalmente per insufficienza della notifica del mero estratto del ruolo;

gli intimati non espletano attività difensiva in questa sede;

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;

premesso che la sentenza gravata espressamente qualifica la domanda come opposizione agli atti esecutivi, donde la ricorribilità immediata della prima per cassazione in diretta applicazione del principio dell’apparenza, dei motivi – inammissibile il primo, non riguardando una questione di giurisdizione il riparto interno ad uno stesso ufficio giudiziario tra sezione ordinaria e sezione lavoro e comunque non evincendosi dal ricorso la trascrizione degli atti del giudizio di merito nei quali la relativa questione sarebbe stata sollevata – hanno carattere assorbente il secondo ed il terzo, in merito al valore probatorio dell’estratto di ruolo: ed essi, congiuntamente esaminati, sono fondati;

al riguardo (per tutte, ove ulteriori riferimenti, v.: Cass. 28/06/2016, n. 13293; Cass. 27/11/2015, n. 24535), la giurisprudenza di questa Corte è ormai attestata sulla conclusione dell’idoneità dell’estratto del ruolo a fondare la prova del credito azionato dall’agente di riscossione, integrando il ruolo il titolo esecutivo e la cartella altro non essendo che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte (per tutte: Cass. 18/11/2014, n. 24541; Cass. 29/05/2015, nn. 11141 e 11142; Cass. 23/06/2015, n. 12888), contenente tutte le informazioni necessarie che di norma sono dovute al debitore con la notifica di titolo e precetto;

l’autosufficienza del ruolo stesso, inteso appunto quale valido ed autonomo titolo esecutivo, comporta poi l’assorbimento di ogni questione sulla sussistenza – e sulla presunzione di legittimità dei titoli su cui essi si basano, allorquando si tratti di quelli cosiddetti paragiudiziali, perchè articolati su accertamenti di pubblici uffici, da impugnare entro precisi termini da coloro che vi figurano come debitori – dei crediti che esso riassume, riepiloga e descrive;

il ricorso, fondati il secondo e il terzo motivo, va quindi accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio al tribunale di Taranto, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità, pure dandosi atto – visto che il ricorso è stato accolto – dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito, di questa;

PQM

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo ed il terzo motivo, assorbito il quarto; cassa la gravata sentenza e rinvia al tribunale di Taranto, in persona di diverso giudicante, pure per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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