Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11952 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. III, 19/06/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 19/06/2020), n.11952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27891/2019 proposto da:

F.M., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.to

Salvatore Centonze (centonze.salvatore.ordavvle.legalmail.it),

giusta procura speciale allegata al ricorso, e domiciliato in Roma

Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del giudice di pace di Palermo n 307/2019

depositata il 1.07.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

4.03.2020 dal Cons. Dott. Antonella Di Florio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. F.M., cittadino (OMISSIS) ricorre, affidandosi a sei motivi, per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pace di Lecce che aveva confermato il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto, decretando il suo accompagnamento alla frontiera.

2. La parte intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, lett. b) T.U. Immigrazione nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: lamenta che il giudice di pace aveva affermato che il permesso di soggiorno concessogli il (OMISSIS) era scaduto, mentre in realtà in quella data il provvedimento era stato soltanto richiesto e la domanda era rimasta inevasa.

2. Con il secondo motivo deduce, ancora, la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 T.U. Immigrazione nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio perchè era stato violato il divieto di espulsione per motivi di salute, nonostante che egli avesse fornito la prova di essere gravemente malato con certificazioni che il giudice di pace non aveva affatto scrutinato.

3. Con il terzo, quarto, quinto e sesto motivo, tutti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamenta l’omessa pronuncia in relazione alla domanda preliminare di sospensione del procedimento, alla carenza di potere del Prefetto ed all’applicabilità della L. n. 689 del 1981, art. 9, all’applicabilità della L. n. 689 del 1981, art. 24, ed all’applicabilità dell’art. 13, comma 4 TUI, nonchè al diritto di ottenere la misura del rimpatrio volontario o altra misura meno afflittiva dell’accompagnamento alla frontiera per mancanza del rischio di fuga.

4. Il secondo motivo costituisce l’antecedente logico degli altri e deve essere preliminarmente esaminato.

4.1. Con esso, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, lett. d bis), nella formulazione ratione temporis applicabile al caso in esame, che prevede che non possa essere espulso lo straniero che versa in condizioni di salute di particolare gravità: assume che gli era stata diagnosticata una sospetta neoplasia testicolare con complicanze a livello prostatico e renale e che, nonostante ciò, il giudice di pace aveva ritenuto apoditticamente e contra lege che la norma doveva essere interpretata nel senso che erano esclusi, per giustificarne l’applicazione, tutti i trattamenti di mantenimento e di controllo che fuoriuscivano dall’intervento sanitario indifferibile ed urgente.

4.2. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha affermato il principio consolidato e pienamente condiviso dal Collegio secondo cui “la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero che comunque si trovi nel territorio nazionale impedisce l’espulsione nei confronti di colui che dall’immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita” (Cass. 14500/2013; Cass. 13252/2016; Cass. 8371/2019); ed è stato anche chiarito, sulla base dei medesimi presupposti, che “il giudice di pace, richiesto di confermare il provvedimento di espulsione dello straniero, ha l’obbligo di verificare se la sindrome di cui soffre l’espulso non costituisca ostacolo all’esecuzione del provvedimento di allontanamento. (Cass. 6000/2017).

4.3. Nel caso in esame, la motivazione resa mostra di aver del tutto ignorato la documentazione prodotta costituita dalle analisi effettuate e dalla relazione medica del sanitario della ASL di Bari (dell’11.5.2019) attestante i sintomi descritti e contenente, fra le altre cose, la prescrizione di numerosi esami clinici volti ad accertare la fondatezza del sospetto diagnostico formulato; e di aver omesso di verificare se la patologia di cui il ricorrente è portatore fosse di ostacolo, in relazione al suo diritto fondamentale alla salute, all’esecuzione del provvedimento di espulsione.

4.4. Tali circostanze, decisive per il giudizio, non risultano affatto esaminate, posto che, oltre tutto, la motivazione del diniego, applicando un principio invero risalente di questa Corte (Cass. 7615/2011) ma superato dalla successiva giurisprudenza sopra richiamata, ha affermato che l’impedimento all’espulsione poteva essere ricondotto soltanto ad interventi sanitari indispensabili al mantenimento di quelli essenziali “quoad vitam” escludendo, pertanto, quelli volti al successivo mantenimento e controllo dell’andamento della malattia.

5. Gli altri motivi rimangono logicamente assorbiti.

6. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio al giudice di pace di Lecce che, in persona di un diverso magistrato, provvederà al riesame della controversia alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati ed alla decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri.

Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia per il riesame della controversia al giudice di pace di Lecce in persona di un diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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