Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11952 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 17/05/2010), n.11952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14671-2006 proposto da:

P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato VERONI FABIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CECIARINI

MASSIMO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F., P.E., G.M.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1556/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 1/6/2005, depositata il 03/11/2005, R.G.N.

1562/A/2002 + 1463/A/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2010 dai Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto previa

correzione motivazione sentenze impugnale in quanto al 1^ motivo e

condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.F. conveniva dinanzi al Tribunale di Firenze, nel 1996, B.F. e G.M. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per diffamazione consistita nell’affissione, per alcune settimane, nella bacheca del circolo, di una lettera con cui si chiedeva al Consiglio Direttivo di prendere provvedimenti affinchè i promotori dell’arbitrato – tra cui vi era l’attore – “vengano posti in condizioni di non nuocere ulteriormente al buon nome del Golf e agli interessi dei suoi soci”.

Il Tribunale di Grosseto condannava i convenuti a pagare Euro 30.000,00.

Il G., che non si era costituito in primo grado, interponeva appello eccependo la nullità della notifica della citazione e l’infondatezza nel merito.

Il B. interponeva appello per erronea valutazione delle risultanze processuali.

Il P. aderiva all’eccezione di nullità della citazione del G..

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 3 novembre 2005, ritenuta la nullità della citazione al G. perchè notificatagli in proprio a mani di un impiegato del circolo del Golf di (OMISSIS) di cui egli era Presidente, pur essendo egli residente a (OMISSIS) e non essendo domiciliato presso il circolo, dichiarava nullo il giudizio di primo grado e la sentenza che lo concludeva, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale, ritenendo l’esistenza del litisconsorzio necessario sostanziale con il B., essendo presupposto logico-giuridico la pronuncia nei confronti del G., accusato di non aver impedito l’affissione ed il mantenimento della lettera diffamatoria, scritta dal B..

Ricorre per cassazione P.F.. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2055, 1292 e 1294 c.c. e degli artt. 102, 103, 331 e 354 c.p.c.. Violazione dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia su domande ed eccezioni formulate dalle parti).

Contraddittorietà e illogicità della motivazione”.

A norma dell’art. 2055 c.c. se il fatto è imputato a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno e la solidarietà passiva non comporta l’inscindibilità delle cause nè da luogo a litisconsorzio necessario. La sentenza poteva esser pronunciata anche soltanto nei confronti del B., così come è altresì evidente che, pur se fosse ignoto l’autore della lettera, ne dovrebbe comunque rispondere il G. per aver tollerato e consentito la sua esposizione in locali soggetti al suo jus escluderteli. Ed infatti ciascuno ha contestato la sua responsabilità, ma non la condanna solidale. Il P. avrebbe potuto scegliere di agire anche soltanto contro uno dei convenuti perchè era stato danneggiato da un fatto unico ancorchè attribuibile a più condotte non legate da vincolo di inscindibilità che semmai potevano dar luogo a litisconsorzio facoltativo. Quindi la Corte che non si era neppure pronunciata sull’appello del B. ha violato anche l’art. 112 c.p.c..

Il motivo è fondato.

Pacifico, dalla sentenza impugnata, che la lettera è stata affissa nella bacheca del circolo del Golf di (OMISSIS) e che il fatto è stato addebitato al B., poichè per la configurabilità del reato di diffamazione è sufficiente l’idoneità del mezzo usato, contenente espressioni lesive della reputazione altrui, ad essere diffuso ad una indifferenziata cerchia più o meno vasta di persone, non sussiste il litisconsorzio necessario con il Presidente G. per non aver impedito l’affissione e la permanenza in bacheca della lettera configurando tale condotta, autonoma e diversa da quella del B., un concorso nel fatto dannoso, ma non l’esclusione del reato di diffamazione, unisoggettivo e non a concorso plurisoggettivo necessario.

Pertanto La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per l’esame nel merito nei confronti del B..

Il Giudice di rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Firenze, altra Sezione.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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