Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11951 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. III, 19/06/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 19/06/2020), n.11951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27959/2019 proposto da:

J.C., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.to

Attilio Converso (attilioconverso.legalmail.it) con studio in

Modugno via Cavour 11, giusta procura speciale allegata al ricorso,

e domiciliato in Roma piazza Cavour presso la cancelleria civile

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n 343/2019 della Corte d’Appello di Bari

depositata il 28.5.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

4.03.2020 dal Cons. Dott. Antonella Di Florio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. J.C., cittadino nigeriano, ricorre affidandosi a sei motivi per la cassazione della sentenza delle Corte d’Appello di Potenza che aveva confermato l’ordinanza del Tribunale con la quale era stata respinta la domanda da lui proposta per ottenere, in via gradata, il riconoscimento delle forme di protezione internazionale previste dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 7 e segg. (stato di rifugiato), D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 (protezione sussidiaria) ed, in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis), atteso il rigetto della domanda avanzata in via amministrativa dinanzi alla competente Commissione Territoriale.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, il ricorrente aveva narrato di aver lasciato la Nigeria a causa delle proprie condizioni di salute, precisando che in caso di rimpatrio non avrebbe potuto sottoporsi alle cure adeguate nè per la patologia sofferta, nè per le condizioni economiche nè per l’inidoneità delle strutture ospedaliere.

2. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente chiedendo soltanto di poter partecipare all’udienza di discussione della causa.

2.1. Il ricorrente ha depositato, mediante spedizione a mezzo posta del 25.2.2020, memoria ex art. 378 c.p.c., con documentazione allegata, pervenuta presso questa Corte in data 4.3.2020.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Deve preliminarmente dichiararsi l’inammissibilità della memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., tardivamente trasmessa a questo ufficio.

1.1. Infatti, in disparte il difforme orientamento portato dal più elastico principio espresso da Cass. 30592/2018 (secondo cui “in tema di giudizio di cassazione, ai fini della tempestività delle memorie ex art. 380 bis c.p.c., inviate a mezzo posta, rileva la data della loro ricezione da parte della Cancelleria, e non quella della spedizione, non essendo applicabile analogicamente l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, il quale consente di dare per avvenuto il deposito nel giorno della spedizione esclusivamente con riferimento al ricorso ed al controricorso”) rispetto a quello affermato da Cass. 31041/2019 (secondo cui “le memorie ex art. 380 bis c.p.c., se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili ed il loro contenuto non può essere preso in considerazione, non essendo applicabile per analogia l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, disposizione che riguarda esclusivamente il ricorso ed il controricorso), si osserva che nel caso in esame la spedizione del plico postale contenente la memoria del ricorrente e la documentazione ad essa allegata – già in sè inammissibile ex art. 372 c.p.c. – è avvenuta in data 25.2.2020 (cfr. timbro delle Poste Italiane presente sulla busta) e cioè oltre il termine (di dieci giorni dalla data dell’udienza fissata) previsto dall’art. 380 bis 1 c.p.c..

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

2.1. Assume che, in relazione al fumus persecutionis, la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che le dichiarazioni da lui rese in merito alle motivazioni che lo avrebbero costretto a lasciare il paese di origine non fossero credibili, con ciò disattendendo le norme sopra richiamate che impongono un dovere di cooperazione istruttoria: precisa, al riguardo, che i giudici d’appello avevano utilizzato fonti informative non aggiornate, e contraddette dalle notizie diffuse dal sito del Ministero che riportava episodi di violenza ad opera del gruppo terroristico di (OMISSIS).

Censura, altresì, il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il suo racconto.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.3. La Corte territoriale, infatti, ha esaminato sia le condizioni fisiche del ricorrente e la patologia da lui denunciata (ipertensione arteriosa), sia le condizioni di pericolosità del paese di origine sulla base delle informazioni desunte dai rapporti annuali di Amnesty International, specificamente richiamati (da ultimo quello del 2018: cfr. pag. 17 della sentenza impugnata) in base ai quali doveva escludersi che il gruppo terroristico indicato operasse nella regione di provenienza del ricorrente (villaggio del Delta State) situata a sud della Nigeria, essendo stati registrati numerosi attentati soltanto nel nord est del paese; e, con motivazione ben al di sopra della sufficienza costituzionale, ha affermato in premessa che il ricorrente non aveva mai ascritto la sua fuga alle condizioni politiche del paese, quanto alle sue condizioni fisiche.

2.4. Tanto premesso, la doglianza – che non ha colto la ratio decidendi della sentenza – oltre a contrapporre genericamente “altre fonti informative del ministero” che prive di una precisa individuazione e di collocazione temporale non sono idonee a smentire quanto motivatamente affermato dalla Corte, non tiene conto che il fumus persecutionis è del tutto estraneo alle argomentazioni prospettate.

3. Con il secondo ed il terzo motivo, il ricorrente deduce: a) ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., sul rischio di “danno grave” previsto, come presupposto per la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. B); b) ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 5 e 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

3.1. Le censure devono esaminarsi congiuntamente in quanto sono strettamente connesse perchè entrambe riferite alla protezione sussidiaria ed, in parte, sovrapponibili: la seconda è infondata e la terza deve ritenersi assorbita.

3.2. La Corte territoriale, infatti, ha reso una motivazione esaustiva e logica con la quale ha escluso, aderendo alle motivazioni del provvedimento del Tribunale, che ricorresse, in relazione alle situazione specifica del richiedente e della porzione di territorio nel quale avrebbe dovuto fare ritorno, il rischio di condanna a morte, di tortura e di minaccia grave ed individuale per la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, fatti questi neanche allegati, vista la ragione dedotta a sostegno dell’allontanamento dal paese di origine, e cioè le sue condizioni di salute (cfr al riguardo, pagg. 13, 14, 15, 16 e 17 della sentenza impugnata): risulta del tutto insussistente, dunque, l’omessa motivazione denunciata, insussistenza che assorbe anche la critica, genericamente dedotta, relativa a pericoli per la sicurezza.

4. Con il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce inoltre l’omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria

4.1. Con il quinto motivo, ancora, si lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3: assume che la Corte d’Appello non aveva esaminato la documentazione da lui prodotta a sostegno del dedotto positivo inserimento nel nuovo contesto sociale, con particolare riferimento all’attività lavorativa da lui svolta.

4.2. Entrambe le censure riguardano il diniego rispetto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

4.3. Il quarto motivo è inammissibile sotto due profili.

4.3.1. Si osserva, infatti, in primo luogo che il vizio dedotto non è denunciabile ex art. 348 ter c.p.c., u.c., visto che la sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado.

4.3.2. In secondo luogo, la censura ha per oggetto l’omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti, ma la critica proposta, lungi dall’indicare quali circostanze la Corte non avrebbe esaminato in relazione alla fattispecie dedotta, si limita a criticare la motivazione della sentenza postulandone, in sostanza, un riesame non consentito in sede di legittimità.

5. Il quinto motivo è infondato.

5.1. In disparte la genericità della censura secondo la quale la Corte non avrebbe “esaminato attentamente tutta la documentazione fornita dal ricorrente, omettendo di esprimersi sulla rilevanza della stessa” senza alcuno specifico riferimento a quale documento non sarebbe stato esaminato, si osserva che dall’esame della motivazione, la documentazione risulta valutata dai giudici d’appello (cfr. pag. 20 terzo cpv.) e ritenuta inidonea a dimostrare un sufficiente grado di integrazione, pur dovendosi modificare la motivazione nella parte in cui esclude che il modesto reddito percepito non fosse utile ad assicurargli le spese sanitarie, in quanto, ove fossero ricorsi i presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari la regolarizzazione della permanenza in Italia del richiedente gli avrebbe dato diritto alla fruizione del Servizio Sanitario nazionale (cfr. art. 34 TUI).

6. Con il sesto motivo, infine, si deduce un error in iudicando ed in procedendo in relazione al rigetto della richiesta di beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

6.1. Il motivo è inammissibile.

Premesso, infatti, che la censura non ha colto la ratio decidendi della pronuncia sul punto che non ha rigettato la domanda ma ha revocato il beneficio concesso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in ragione della manifesta infondatezza del gravame proposto, ritenendo che ricorressero i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2 (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata), si osserva che questa Corte ha avuto modo di affermare che “la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 della stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato (cfr. Cass. 29228/2017; Cass. 3028/2018).

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

8. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’amministrazione.

9 icorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

Dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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