Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11951 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 22/02/2010, dep. 17/05/2010), n.11951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26472-2006 proposto da:

L.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato PORZIO ANTONIO

HECTOR, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BARTOLINI MARCELLO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TAMBURINI BRUNO & FIGLIO CICLI MOTO ACCESSORI SNC (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1429/2005 del GIUDICE DI PACE di RIMINI,

emessa il 10/10/2005, depositata il 30/11/2005, R.G.N. 851/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato MARCELLO BARTOLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L.M. convenne in giudizio la Tamburini s.n.c. per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in occasione di un sinistro stradale nel quale era stato coinvolto lo scooter di sua proprietà.

Il giudice di pace adito respinse la domanda.

La sentenza è stata impugnata dal L. con ricorso per cassazione sorretto da un unico, complesso motivo, suddiviso in due sub-motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è inammissibile, essendo censurata, dinanzi a questa corte, la motivazione di una sentenza pronunziata secondo equità non sotto il profilo della sua inesistenza, ma della sua (pretesa, quanto nella specie impredicabile, avendo il GDP ampiamente e correttamente motivato il proprio decisum) contradditorietà e illogicità.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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