Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11951 del 10/06/2016
Cassazione civile sez. trib., 10/06/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 10/06/2016), n.11951
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23867/2009 proposto da:
MOCHI SRL, in persona dell’Amm.re pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA M. PRESTINARI 15, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO FUSILLO, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA
(OMISSIS);
– intimati –
nonchè da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale –
contro
MOCHI SRL in persona dell’Amm.re pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA M. PRESTINARI 15, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO FUSILLO, che lo rappresenta e difende delega
a margine;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 119/2008 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 22/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
31/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato FUSILLO che ha chiesto la
cessazione della materia del contendere per condono;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso in via principale estinzione, in
subordine cessata materia del contendere.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Mochi ha ricevuto notifica di una cartella esattoriale per il pagamento di sanzioni ed interessi da ritardato ravvedimento operoso, nonchè per recupero di somme a seguito del mancato riconoscimento del credito IVA risultante dalla dichiarazione del 1998.
Ha agito in giudizio depositando nelle more del primo grado una seconda memoria difensiva con cui ha ampliato la domanda proposta con la prima.
Il ricorso è stato accolto dalla Commissione Provinciale.
Ma, su appello dell’Agenzia, la corte di secondo grado ha riformato la decisione, confermando la legittimità dell’accertamento e della successiva liquidazione.
Ricorre la società denunciando innanzitutto un vizio di omessa pronuncia, e di violazione di legge. La decisione di secondo grado infatti aveva ritenuto inammissibile il mutamento della domanda, così rigettando il ricorso.
La ricorrente assume che, perlomeno la prima delle due domande, era ritualmente proposta ed andava decisa.
Propone controricorso, con ricorso incidentale l’Agenzia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio di legittimità, la società ha utilmente presentato domanda di definizione della lite fiscale ai sensi del DL n. 98 del 2011 (convertito in L. n. 111 del 2011), a seguito della quale l’Agenzia, preso atto del pagamento relativo, ha emesso provvedimento di sgravio del carico fiscale.
La società chiede dunque che il giudizio venga estinto o venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Lo sgravio fiscale determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse. Ciò in quanto l’interesse ad agire e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata –
che l’interesse va valutato (Cass. n. 21951 del 2013; Cass. n. 2934 del 2015).
Trattandosi di una definizione della lite introdotta dalla legge, di cui la ricorrente ha usufruito, può farsi luogo a compensazione delle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016