Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11950 del 12/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.12/05/2017), n. 11950
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29569-2015 proposto da:
D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TOMMASO
CIERI;
– ricorrente –
contro
C.M.D., D.P.G.M.,
D.P.M.P.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1251/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 12/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
– D.G. agiva in giudizio davanti al Tribunale di Lanciano, Sezione distaccata di Atessa, per ottenere la declaratoria dell’avvenuto acquisto per usucapione ordinaria del terreno sito in (OMISSIS), confinante con altri terreni già di sua proprietà;
– si costituì in giudizio la sola C.M.D., la quale si oppose alla domanda di usucapione, mentre gli altri convenuti rimasero contumaci;
– il Tribunale adito, con sentenza n. 2/2010, depositata il 21.01.2010, rigettò la domanda, alla luce delle prove testimoniali raccolte, ritenendo che il possesso del terreno in favore della D. era iniziato dal 1999 e, dunque, non era maturato il termine ventennale per l’acquisto del bene per usucapione al tempo di proposizione della domanda;
– D.G. propose appello avverso tale sentenza davanti alla Corte d’Appello de L’Aquila, insistendo nell’accoglimento della domanda di usucapione;
– resistette all’appello C.M.D., chiedendone il rigetto;
con sentenza n. 1251/2015, depositata il 12.11.2015, la Corte d’Appello de L’Aquila rigettò l’impugnazione e confermò la sentenza appellata, ritenendo condivisibile la valutazione delle prove compiuta dal Giudice di prime cure;
– per la cassazione della citata sentenza ricorre D.G. sulla base di tre motivi;
– C.M.D. è rimasta intimata;
Atteso che i tre motivi di ricorso (con i quali si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e segnatamente l’omessa congrua valutazione delle testimonianze raccolte) sono connessi e, dunque, possono essere esaminati congiuntamente; all’esito, il ricorso appare infondato poichè il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio (cfr. ex multis Cass. 10.06.2016, n. 11892; Cass. SU 7.04.2014, n. 8053) mentre nella specie concretamente si richiede un riesame del merito manifestando mero dissenso rispetto alla decisione.
PQM
La corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017