Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1195 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9998-2017 proposto da:

COMUNE AQUILA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TREMITI 10,

presso lo studio dell’avvocato ANNALISA PACE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO DE NARDIS;

– ricorrente –

contro

GEMINI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CARLEO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CLAUDIO VERINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2017 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 09/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Gemini S.r.l. impugnava, con separati ricorsi proposti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila, due distintivi avvisi di accertamento per I.C.I., anni di imposta 2009 e 2010. La contribuente, con riferimento all’avviso n. (OMISSIS) (anno di imposta 2009), riferendo di usufruire della riduzione al 40% delle imposte dovute, nonchè della rateizzazione delle stesse prevista dalla Legge di Stabilità 2012 (n. 183 del 12 novembre 2011), lamentava che gli immobili iscritti in catasto al foglio (OMISSIS) particella (OMISSIS) sub (OMISSIS) erano stati dichiarati inagibili con esito E ed erano ritornati agibili a marzo 2012, mentre, con riferimento all’avviso n. (OMISSIS) (anno di imposta 2010), precisava che gli immobili censiti in catasto foglio (OMISSIS) particella (OMISSIS) sub (OMISSIS) avevano ottenuto l’agibilità post sisma in data 11.5.2010, e quelli in censiti in catasto al foglio (OMISSIS) particella (OMISSIS) sub (OMISSIS) risultavano inagibili per cause al di fuori del sisma ed avevano ottenuto il ripristino dell’agibilità solo in data (OMISSIS). La Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila, previa riunione, con sentenza n. 533/2015, rigettava i ricorsi assumendo che la società non aveva diritto al trattamento agevolativo non avendo nè sede operativa, nè domicilio fiscale nel territorio del Comune, ma ivi disponeva solo di una sede amministrativa/recapito. Gemini S.r.l. presentava appello, lamentando che la decisione di primo grado non considerava che gli atti impositivi non disconoscevano il diritto di usufruire delle agevolazioni di cui alla L. n. 183 del 2011, art. 33, ma accertavano un diverso periodo temporale di agibilità di alcuni immobili e, quindi, di imponibilità delle rendite dei medesimi ai fini ICI. La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, con sentenza n. 21/5/17, accoglieva l’appello, sulla base del rilievo che la società contribuente avesse diritto al trattamento agevolativo svolgendo la propria attività nel territorio comunale. Il Comune di L’Aquila propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo. Gemini S.r.l. si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18,24 e 53, per violazione della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, e per avere la Commissione Tributaria Regionale accolto l’appello della contribuente ed annullato gli avvisi di accertamento ICI per ragioni diverse da quelle proposte dal medesimo contribuente in sede di ricorso introduttivo del giudizio. Si argomenta che il Comune, senza affatto negare che spettasse alla società l’abbattimento dell’imposta previsto dalla L. n. 183 del 2011, art. 33, comma 23, intimava il pagamento dell’ICI, pur ridotta del 40%, in relazione a diversi fabbricati di proprietà della stessa. In particolare, il Comune con avviso n. (OMISSIS) richiedeva l’ICI per i primi tre mesi dell’anno 2009, atteso che per il restante periodo nulla veniva richiesto stante l’inagibilità dei fabbricati per causa sismica, mentre con avviso n. (OMISSIS) richiedeva il pagamento in relazione ai 10 mesi dell’anno 2010, in considerazione del recupero dell’agibilità dei fabbricati. La Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto non spettasse alla contribuente il beneficio della riduzione dell’imposta, mentre gli avvisi di accertamento si erano limitati, ritenendo per pacifica la spettanza della riduzione, a considerare un periodo di imposta più ampio rispetto a quello che la contribuente considerava corretto. L’ente ricorrente lamenta che sul punto l’atto di appello sarebbe oscuro, posto che la discrepanza tra il periodo di imposta oggetto dell’accertamento (10 mesi dell’anno 2010) ed il periodo ritenuto giusto dall’appellante (8 mesi del medesimo anno) sarebbe riferibile unicamente all’accertamento dell’anno 2010. Nulla si direbbe e nulla si richiamerebbe quanto all’accertamento pertinente all’anno 2009. L’appellante si sarebbe astenuto dal riproporre al giudice di secondo grado le ragioni in forza delle quali il ricorso introduttivo del giudizio meritasse accoglimento, da ciò conseguirebbe la nullità della sentenza della Commissione Tributaria Regionale in quanto pronunziata sulla base di motivi nuovi, mai dedotti con il ricorso introduttivo, sia in evidente discrepanza tra il chiesto e il pronunciato.

2. Va preliminarmente dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cassazione, per mancata allegazione della relata di notifica della sentenza impugnata.

Nell’ipotesi, come nella specie, in cui la parte ricorrente espressamente abbia allegato che la sentenza impugnata è stata notificata (v. pag. 1 ricorso: “notificata in data 2 febbraio 2017”), limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Il principio è stato più volte ribadito da questa Corte (v. Cass. S.U. n. 10648 del 2017; Cass. n. 8781 del 2020). Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, infatti, insieme con il ricorso deve essere depositata a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza “con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”; tale deposito deve avvenire entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione (art. 369 c.p.c., comma 1). E’ stato, infatti, affermato che: “In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità. Parimenti, il deposito di una ulteriore istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, con ad essa allegata anche la relata di notifica della sentenza gravata, avvenuto in data successiva alla comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale non impedisce la menzionata sanzione, atteso che, da un lato, il detto deposito, a tal fine, deve avvenire entro il termine perentorio di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e, dall’altro, non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio” (Cass. n. 21386 del 2017; Cass. n. 13751 del 2018).

3. In definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile, ed ogni altra questione deve ritenersi assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 per compensi oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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