Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1195 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. I, 21/01/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 21/01/2020), n.1195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27810/2014 proposto da:

Banca Agricola Commerciale S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via

Sardegna n. 29, presso lo studio dell’avvocato Vasi Giorgio che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Turini Sandro, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore

B.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via L. Bissolati n. 76,

presso lo studio dell’avvocato Spinelli Giordano Tommaso che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Galletti Danilo,

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale

condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di RIMINI, del 27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/11/2019 da Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Banca Agricola Commerciale della repubblica di (OMISSIS) (d’ora innanzi brevemente banca) proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in relazione (per quanto solo interessa) a un credito di oltre due milioni Euro derivante da un contratto di mutuo ipotecario, stipulato a settembre 2011, ritenuto dal giudice delegato nullo o inefficace o comunque revocabile L. Fall., ex art. 64 e art. 67, comma 1, poichè rivolto a estinguere un debito anteriore della società Titan Bagno s.a., correlata alla (OMISSIS), nei confronti della stessa banca;

nella resistenza della curatela l’adito tribunale di Rimini, accertato che il mutuo era stato in effetti stipulato col fine di destinare la somme a estinzione di debiti pregressi della società Titan Bagno, qualificava la fattispecie come negoziale indiretta, caratterizzata dalla non contestualità dell’ipoteca rispetto al debito vero e proprio della stessa fallita nei confronti di quella società;

in tale situazione, ferma l’esistenza anche della scientia decoctionis, riteneva l’atto di concessione di ipoteca (i) revocabile ai sensi della L. Fall., art. 66 e art. 2901 c.c., con riferimento alla garanzia concessa per debito altrui; (ii) comunque altresì revocabile ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, nn. 1, 3 e 4, in relazione al pagamento eseguito con mezzo anomalo e in relazione alla garanzia costituita per debiti pregressi; (iii) inefficace ai sensi della L. Fall., art. 64;

per conseguenza ammetteva in via chirografaria la banca al passivo del fallimento per la somma effettivamente mutuata;

la banca ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi;

il Fallimento ha replicato con controricorso e ha proposto un motivo di ricorso incidentale condizionato;

entrambi hanno depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo mezzo la ricorrente principale denunzia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 64, sostenendo non sussistere il requisito di gratuità dell’atto di concessione di ipoteca, in quanto la disponente era a sua volta debitrice della società Titan Bagno;

il motivo è in astratto fondato, ma ciò – per quanto infra – va sottolineato ai soli fini di correggere la motivazione del provvedimento nella corrispondente parte;

II. – questa Corte, a sezioni unite, ha da tempo chiarito che, ai fini della L. Fall., art. 64, la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull’esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico e astratto; essa dipende necessariamente dall’apprezzamento dell’interesse sotteso all’intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall’entità dell’attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno a un sia pur indiretto guadagno ovvero a un risparmio di spesa; nell’ipotesi di estinzione da parte del terzo, poi fallito, di un’obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l’atto solutorio può quindi dirsi gratuito, ai predetti effetti, quando dall’operazione – sia essa a struttura semplice perchè esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi – il terzo non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio al solo debitore; mentre la causa concreta deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione (dal debitore, dal creditore o anche da altri), così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l’ordinamento pone rimedio con l’inefficacia ex lege (v. Cass. Sez. U n. 6538-10);

la sintesi di principi appena esposta è ovviamente estendibile anche all’atto di concessione di una garanzia, esso pure compreso nell’ambito considerato dalla L. Fall., art. 64;

l’individuazione degli indici di gratuità, nel senso appena specificato, implica un accertamento di fatto, istituzionalmente rimesso al giudice del merito;

sennonchè il tribunale di Rimini ha affermato, non solo che Titan Bagno aveva estinto il proprio preesistente debito verso la medesima banca, giustappunto a mezzo della somma trasferitale dalla (OMISSIS) s.r.l. subito dopo l’ottenimento del mutuo con garanzia ipotecaria, ma anche che al fondo dell’operazione era individuabile il fine di (OMISSIS) s.r.l. di estinguere un proprio debito nei confronti della medesima Titan Bagno, società correlata;

è dunque contraddittorio dire – peraltro senza migliore specificazione argomentativa che non sia quella della citazione di una massima giurisprudenziale, riferita alla generale possibilità di qualificare l’atto come gratuito (Cass. n. 12507-10) – che l’operazione fosse priva di concreti vantaggi patrimoniali per la disponente; la quale in definitiva appare aver ottenuto la somma a mutuo, concedendo ipoteca, anche in vista del perseguimento dell’interesse di estinguere un proprio debito nei confronti del terzo;

III. – la fondatezza del primo mezzo non consente però di accogliere il ricorso, visto che è inammissibile il terzo motivo;

con esso la banca censura la decisione del tribunale nella parte della revocabilità dell’atto ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1;

tale censura è peraltro formulata sull’unico versante della scientia decocotionis, e si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 67 e sull’omesso esame di un fatto decisivo, poichè non sarebbe stato considerato che la fallita aveva acquistato immobili di società incorporate, così da renderle impossibile – attesa la situazione patrimoniale emergente dalla centrale dei rischi e dal bilancio – la percezione dello stato di insolvenza;

è decisivo osservare che la tesi della banca non è conforme al contenuto della prova di cui era onerata;

la decisione del tribunale non è stata censurata nella parte in cui ha ritenuto l’ipoteca costituita a garanzia di un debito preesistente, come tale soggetta a revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 67, comma 1; in tal caso viene in rilievo la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza, che la banca può contestare solo in base a fatti dimostrativi della impossibilità di percepire i sintomi del dissesto; nello specifico il tribunale ha ritenuto non decisive le allegazioni della banca, perchè il dato apparentemente “positivo” emergente dalla centrale dei rischi era neutralizzato dal fatto che altre banche avevano nello stesso periodo operato come la Banca agricola commerciale di San Marino, trasformando a loro volta debiti chirografari in debiti ipotecari; e inoltre perchè a fronte della (ovvia) esistenza nel patrimonio della sovvenuta dei cespiti immobiliari sottoposti a garanzia reale rimaneva essenziale il fatto che il fallimento fosse sopravvenuto a meno di sei mesi dall’operazione di cui si tratta;

IV. – la motivazione, per quanto sintetica, basta a mettere in evidenza che il tribunale ha esaminato il fatto storico dell’avvenuta previa acquisizione (e quindi della esistenza) dei cespiti immobiliari, quale asserita circostanza da cui desumere la convinzione della banca di operare nei riguardi di soggetto solvibile e in grado di adempiere;

ciò di cui la banca in effetti si duole non è l’omesso esame del fatto ma l’esito di quell’esame, il che integra, però, una inammissibile critica di merito; e peraltro giova dire che, in base al provvedimento, è altresì pacifico che la banca fosse a conoscenza del debito della fallita nei riguardi di Titan Bagno, dal momento che – si dice – la somma mutuata sul conto della prima era stata immediatamente bonificata a vantaggio di quella società, a sua volta debitrice verso la stessa banca;

l’ulteriore assunto sul quale la ricorrente fa leva, che cioè le acquisizioni immobiliari ottenute grazie a un’operazione di fusione attuata dalla società (OMISSIS) nell’ottobre 2010 ne avessero notevolmente incrementato il patrimonio, a sua volta involge una questione di fatto, oltre tutto esposta senza il necessario livello di autosufficienza;

ne consegue che il terzo motivo di ricorso si sostanzia, alla fine del discorso, in una generica critica alla valutazione resa dal giudice del merito, come tale insuscettibile di trovare ingresso in sede di legittimità;

V. – resta assorbito il secondo motivo e, ovviamente, il ricorso incidentale condizionato;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente principale alle spese processuali, che liquida in complessivi 8.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA