Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11949 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. III, 30/05/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 30/05/2011), n.11949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25867/2009 proposto da:

RETE SPA ((OMISSIS)) in persona del suo presidente e legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FOIS

Pietro Leonardo, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

QUATTROEFFE DI FIORE STEFANO & C. SAS ((OMISSIS)), in persona del

socio accomandatario, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PUTATURO Gianfranco, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 20 novembre 2009 la Rete S.p.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 6 ottobre 2008 dalla Corte d’Appello di Torino che, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva rigettato la domanda di condanna della Quattroeffe S.a.s. di Fiore Stefano & C. a restituirle la complessiva somma di Euro 2.582,29.

2 – La formulazione dell’unico motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale 0 sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico-giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1159 e 1062 c.c.. Assume che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che nella specie nessun rapporto di locazione fosse venuta in essere con l’originaria proprietaria (Metalchimica Guarnizioni Industriali S.r.l.) dell’immobile e che, quindi, nessuna obbligazione potesse derivare alla nuova proprietaria (appunto la Quattroeffe) dal contratto stipulato tra la Rete e la Metalchimica.

Ne inferisce che la Corte d’Appello sarebbe incorsa nell’errore di diritto costituito dalla ritenuta inapplicabilità, a proprio favore, dell’art. 1062 c.c..

Ma la soluzione della questione implica necessariamente esame dei documenti in atti, nei cui confronti non è stato rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, omissione che già di per sè determina l’inammissibilità della censura (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^, n. 22302 del 2008), nonchè interpretazione e valutazione dei medesimi.

Inoltre il quesito finale (nel caso di non avveramento di una condizione sospensiva apposta ad un contratto di locazione, è comunque opponibile in virtù dell’art. 1602 c.c., al terzo acquirente del bene locato una pattuizione fra le parti originarie della locazione diretta a regolare i loro rapporti proprio per il caso di non avveramento della condizione?) da per scontata una ricostruzione fattuale che non è pacifica, prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata e non ne censura la ratio decidendi, rappresentata della negazione del “venire in essere” del rapporto di locazione con la proprietaria originaria.

4. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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