Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11949 del 12/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.12/05/2017),  n. 11949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28626-2015 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ETRURIA, 40,

presso lo studio dell’avvocato MONICA SCANDALLATO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DILETTA BOCCHINI;

– ricorrente –

contro

Q.G., titolare dell’omonima ditta edile, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO FRANCO GRILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1363/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

T.A. propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze in favore dell’impresa individuale Q.G., per il pagamento dell’importo di Euro 178.630,00 a saldo del corrispettivo di lavori edili; l’opponente asserì, per quanto qui ancora di interesse, di aver estinto il debito mediante integrale pagamento del dovuto;

il Q. si costituì chiedendo il rigetto dell’opposizione e spiegando riconvenzionale per il risarcimento di ulteriori danni cagionati dal mancato pagamento;

il tribunale pronunziò dapprima sentenza parziale con la quale accertò l’effettivo valore delle opere in base ad una consulenza ingegneristica; quindi rimise la causa in istruttoria onde dar corso ad altra consulenza, di tipo contabile, per quantificare il residuo dovuto all’appaltatore al netto degli acconti versati; infine, con la sentenza definitiva, revocò il decreto ingiuntivo, accolse parzialmente l’opposizione e condannò il T. al pagamento della somma residua di Euro 125.525,00;

il T. propose appello contestando tanto il valore attribuito alle opere quanto l’ammontare dei pagamenti da detrarre; la Corte d’Appello di Firenze dichiarò il gravame improcedibile sotto il primo profilo, non avendo l’appellante prodotto copia della sentenza parziale, e lo respinse per il resto, richiamandosi alle risultanze della consulenza contabile;

avverso tale sentenza T.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il Q. ha depositato controricorso, illustrato da memoria;

Atteso che:

è infondata l’eccezione di nullità della procura rilasciata dal ricorrente, in quanto posta su foglio separato, senza indicazione di data e con firme illeggibili; la materiale congiunzione della procura all’atto la equipara infatti a quella stesa in calce secondo quanto previsto dalla L. n. 141 del 1997, art. 1 mentre del tutto irrilevanti sono le restanti circostanze, in assenza di più specifiche contestazioni, poichè la procura va apprezzata con riguardo al foglio che la contiene e l’apposizione di entrambe le sottoscrizioni sul ricorso, recanti i nomi della parte e del difensore, comporta una presunzione di loro appartenenza agli stessi e ne esclude l’attribuibilità a persona non identificabile (cfr. Cass. n. 18915/2012; n. 27403/2014);

con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 347 c.p.c., comma 2, e art. 348 c.p.c., dolendosi della declaratoria di improcedibilità e richiamando i precedenti di questa corte secondo cui la mancata allegazione del provvedimento impugnato non preclude al giudice d’appello di decidere nel merito ove, come nella specie, egli disponga di elementi sufficienti sulla base degli atti;

con il secondo motivo lamenta poi omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti, assumendo che la corte d’appello avrebbe male interpretato le risultanze della consulenza contabile effettuata;

quest’ultimo motivo appare meritevole di rigetto, poichè si sostanzia in una richiesta di rivisitazione di quanto accertato dal consulente in relazione ad alcuni documenti contabili. che attiene al giudizio di merito e non può ritenersi consentita in questa sede;

appare invece fondato il primo motivo, in adesione all’orientamento oggi prevalente della giurisprudenza di legittimità (v. per tutte Cass. n. 27536/2013; n. 7746/2005; n. 10404/2003) secondo cui l’art. 347 c.p.c., comma 2, nel prevedere che l’appellante inserisca nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, non commina la sanzione dell’improcedibilità, mirando unicamente a garantire la possibilità dell’esame della sentenza impugnata da parte del giudice d’appello, la cui possibilità di pronunciare nel merito può dunque dirsi preclusa esclusivamente se, in ragione della mancata produzione. egli non possa disporre di elementi sufficienti ad esprimere la propria decisione; pertanto, se in relazione ai motivi di appello ed alle difese delle altre parti la conoscenza del contenuto della sentenza non è indispensabile o è comunque desumibile dagli atti e dai documenti di causa, il giudice d’appello è tenuto ugualmente a pronunciare nel merito del gravame;

a tali criteri la sentenza d’appello non dà minimamente conto di essersi attenuta; peraltro, dalla lettura dell’atto d’appello, che sul punto si limitava a contestazioni alle risultanze della consulenza ingegneristica, risulta che il giudice del gravame poteva disporre di tutti gli elementi necessari per decidere nel merito:

la sentenza va dunque cassata in relazione al primo motivo di ricorso.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA