Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11948 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. III, 30/05/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 30/05/2011), n.11948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19431/2009 proposto da:

M.E., nella sua qualità di socio accomandatario e legale

rappresentante di “FORLICASA IMMOBILIARE sas di Mazzoni Elisa &

C.”

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2,

presso lo studio dell’avvocato CONCETTI Domenico, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PEZZANO GIANGIACOMO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A., L.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 427/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

19/12/08, depositata il 31/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 4 settembre 2009 M.E., nella qualità di socio accomandatario di Forlicasa Immobiliare S.a.s. di Mazzoni Elisa & C., ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 10 giugno 2009, depositata in data 31 marzo 2009 dalla Corte d’Appello di Bologna che, in riforma della sentenza del Tribunale di Forlì, aveva rigettato la domanda di condanna di Angela Luca al pagamento della provvigione per l’attività di mediazione svolta in riferimento alla compravendita di un appartamento.

La L. e L.E. non hanno svolto attività difensiva.

2 – La formulazione dell’unico motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso. Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – La ricorrente lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il tema è la carenza probatoria – rilevata dalla Corte territoriale circa l’iscrizione all’albo professionale disposta dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39. Ma le argomentazioni a sostegno implicano accertamenti e valutazioni di fatto non consentite in sede di legittimità. Il momento di sintesi (che per la sua prolissità tale non è) non da ragione dell’asserita insufficienza della motivazione che, come è noto, è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma semplicemente non la condivide.

4. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie Nè alcuna della parti ha chiesto di essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio non ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; ha, invece, ritenuto che il momento di sintesi specifichi adeguatamente il fatto controverso su cui la Corte territoriale era stata chiamata a pronunciarsi e che la sentenza impugnata abbia omesso di esaminare un elemento di fatto addotto dalla ricorrente (il timbro aziendale recante il numero di iscrizione al ruolo degli agenti in affari di mediazione recato anche dalla procura) e conseguentemente di spiegare per quale ragione esso fosse o non fosse idoneo a dimostrare la contestata iscrizione;

che pertanto il ricorso è manifestamente fondato e meritevole di accoglimento; spese rimesse;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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