Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11948 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. III, 19/06/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 19/06/2020), n.11948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27812/2019 proposto da:

N.S.M., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA DANIELA SACCHI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso il decreto RG 28689/18 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il

23/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il signor N.S.M., cittadino (OMISSIS), impugnava la decisione di diniego della commissione Territoriale di riconoscimento della protezione internazionale, sede di (OMISSIS), che non aveva riconosciuto nessuna delle tre forme di protezione richieste per mancanza di credibilità delle vicende narrate. Con Decreto di rigetto n. 6776/2019, del 23 agosto 2019 il Tribunale di Milano confermava la tesi della Commissione territoriale di Milano evidenziando che: il racconto del ricorrente si caratterizza per la sinteticità, vaghezza e genericità, basando il motivo della fuga dal proprio paese d’origine sul presunto arresto e la successiva fuga dello zio, dovuto alla partecipazione ad una manifestazione per la restituzione del cadavere di S.S..

Sul presupposto della non credibilità delle circostanze narrate, la mancanza di fondati rischi di condanna a morte o trattamento degradante derivante da una violenza generalizzata e la condizione di vulnerabilità, il Tribunale di Milano respingeva oltre il riconoscimento dello status di rifugiato anche le domande di protezione sussidiaria e umanitaria.

2. Ricorre avverso detta pronuncia il signor N.S.M. con 4 motivi di ricorso. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1. Con il primo motivo di ricorso proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente deduce violazione di legge del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per non avere, il Tribunale di Milano applicato, nel caso di specie, i principi in materia di attenuazione dell’onere della prova gravante in capo al richiedente protezione internazionale. Il Tribunale avrebbe errato perchè il richiedente deve solo fornire un principio di prova della persecuzione subita, tenendo conto della difficoltà di rinvenimento di mezzi di prova in un paese dilaniato da conflitti interni. Le prove fornite, pertanto, dovranno ritenersi sufficienti anche se di carattere indiziario se collegata a fatti notori. Il ricorrente ha reso un racconto particolareggiato della vicenda che lo ha costretto a lasciare il Gambia, del tutto coerente con la situazione del suo paese di origine.

3.2. Con il secondo motivo proposto il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360, n. 3, per non aver il Tribunale di Milano riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita di N.S.M., in ragione della situazione generale del paese di provenienza.

3.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per non avere il Tribunale di Milano, assolto all’onere di cooperazione istruttoria gravante in capo all’autorità giudiziaria adita. Il Tribunale di Milano avrebbe errato perchè si è limitato ad una valutazione soltanto sommaria e superficiale della situazione attuale del Gambia, ritenendo non sussistente sotto il profilo della pericolosità, una situazione tale da determinare una condizione di perdurante violenza indiscriminata. Secondo il ricorrente, al contrario di quanto affermato, il quadro descritto dal giudice del merito dell’attuale situazione del Gambia non corrisponde a quello attuale.

3.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, art. 5, comma 6 e art. 19 T.U. per non avere il Tribunale di Milano, riconosciuto al richiedente la protezione internazionale per motivi umanitari, in ragione del livello di integrazione sociale raggiunto dall’istante nel nostro paese.

4. I primi tre motivi, congiuntamente esaminabili, sono inammissibili.

La valutazione di (non) credibilità del ricorrente appare, difatti, rispettosa tout court dei criteri di Cass. 8820/2020, essendo stata puntualmente condotta alla luce della necessaria disamina complessiva dell’intera vicenda riferita dal richiedente asilo, che lo ha visto, secondo quanto da lui dettagliatamente esposto, contraddire ripetutamente e irrimediabilmente se stesso, a far data dalle dichiarazioni rese in sede di audizione. Infatti il giudice del merito ha ritenuto che il ricorrente non sia stato in grado di indicare fondate e documentate ragioni che gli impedirebbero di fare rientro nel suo paese (cfr. decreto impugnato pag. 5, 6 e 7).

L’analisi, analitica e approfondita, di tutti gli elementi del racconto compiuta dal giudice di merito ne sottraggono la relativa motivazione alle censure mosse da parte ricorrente.

Conforme a diritto risulta per altro verso la pronuncia impugnata sotto il profilo del dovere di cooperazione del giudice che ha ritenuto che nel Gambia, sulla base delle fonti aggiornate consultate, non si rilevano conflittualità tali da giustificare la concessione di della protezione sussidiaria non essendo presente una violenza indiscriminata e diffusa sul territorio d’interesse.

Il secondo motivo con cui il ricorrente lamenta di non essere stato ascoltato dal Tribunale nel corso dell’udienza di trattazione è anche inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto il ricorrente non precisa nè se abbia formulato dinanzi al Tribunale una istanza in tal senso, nè donde risulti tale circostanza, nè quali dichiarazioni aggiuntive e rilevanti egli avrebbe inteso compiere dinanzi al Tribunale;

il Tribunale, infatti, ha dato ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa la insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 17 e 14;

4.1. Parimenti infondato è il quarto motivo con cui il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di protezione umanitaria, senza tenere conto del percorso di integrazione da lui intrapreso nel nostro Paese;

Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è una misura residuale ed atipica, che può essere accordata solo a coloro che, se facessero ritorno nel Paese di origine, si troverebbero in una situazione di vulnerabilità strettamente connessa al proprio vissuto personale. Se così non fosse, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, misura “personalizzata” e concreta, finirebbe per essere accordato non già sulla base delle specificità del caso concreto, ma sulla base delle condizioni generali del Paese d’origine del richiedente, in termini del tutto generali ed astratti, ed in violazione della ratio e della lettera della legge (Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298-01). Sulla base di tale principio questa Corte ha già più volte rigettato ricorsi avverso sentenze di merito, le quali avevano escluso la sussistenza in Gambia di condizioni giustificative della concessione della protezione internazionale od umanitaria: in tal senso, ex multi.; Sez. 1, Ordinanza n. 7833 del 20.3.2019; Sez. 1, Sentenza n. 7192 del 13.3.2019; Sez. 1, Ordinanza n. 6060 del 28.2.2019.

Per quanto attiene, infine, alla deduzione dell’avvenuto inserimento lavorativo nel nostro Paese del richiedente, tale circostanza è da sola giuridicamente insufficiente ai fini del giudizio di comparazione per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in assenza di una situazione di vulnerabilità che, per quanto detto, deve dipendere dal rischio di subire nel Paese d’origine una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (che nel caso di specie è stata solo genericamente dedotta), condizione che non può ravvisarsi nel mero rischio di regressione a condizioni economiche meno favorevoli.

Il Giudice del merito ha effettuato il giudizio di comparazione per valutare i fattori soggettivi ed oggettivi di vulnerabilità e li ha ritenuti inesistenti. Tale giudizio di fatto è insindacabile in questa sede. Infatti il giudice del merito ha ampiamente motivato la mancanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (cfr. pag. 9, 10, 11 Decreto impugnato).

5. Non è luogo a provvedere sulle spese, atteso che l’intimata ha depositato solo un atto di costituzione per la partecipazione all’eventuale pubblica udienza.

la circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del Decreto sopra ricordato (Sez. 6-3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826-01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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