Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11948 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 10/06/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 10/06/2016), n.11948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26151/2010 R.G. proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama

68, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Puoti, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,

– controricorrente, ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 157/04/2009, depositata il 22/09/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31

marzo 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per il ricorrente l’Avv. Giovanni Puoti;

udito per l’Agenzia controricorrente, ricorrente incidentale,

l’Avvocato dello Stato Francesco Meloncelli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

ZENO Immacolata, la quale ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 345/38/2007 la C.T.P. di Roma riconosceva a T.G., ex dirigente dell’ENEL s.p.a., il diritto al rimborso di quanto trattenuto, in misura superiore al 12,50 per cento, sulle somme corrisposte a seguito della liquidazione della partecipazione al fondo previdenziale integrativo aziendale.

Pronunciando sull’appello interposto dall’ufficio, la C.T.R. Lazio, con sentenza depositata in data 22/9/2009, ha così statuito nel dispositivo: “in parziale accoglimento dell’appello dichiara tassabile, quale reddito di capitale, con aliquota del 12,50%, la quota parte delle somme liquidate dal fondo pensioni rappresentate dal rendimento”.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso il contribuente sulla base di due motivi; resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale sulla base di tre motivi, per resistere al quale la parte privata ha depositato a sua volta controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con i tre motivi del ricorso incidentale, di rilievo preliminare e da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, viene riproposta la questione del regime fiscale delle somme corrisposte ai dirigenti dell’ENEL s.p.a. a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato da apposito fondo.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

La questione è stata risolta dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 13642 del 22/06/2011 resa in controversia analoga, che ha affermato il seguente principio: “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17”.

Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento del capitale; per tale dovendosi intendere, come precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni unite, il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato” (cfr., tra le tante, Cass. nn. 2602 e 2600 del 2016; 13723 e 15627 del 2015; 3785 del 2013; 287 e 5376 del 2012, e, da ult.,).

4. Rimane conseguentemente assorbito il ricorso principale, con i cui due motivi il contribuente lamenta, rispettivamente: a) nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per contraddittorietà tra la motivazione (indirizzata nel senso dell’integrale rigetto dell’appello proposto dall’ufficio e la conseguente conferma della sentenza di primo grado che aveva condannato l’ufficio al pagamento della differenza tra quanto trattenuto con l’applicazione dell’aliquota corrispondente a quella applicata al trattamento di fine rapporto e quanto invece avrebbe dovuto essere trattenuto con l’applicazione della aliquota del 12,50%) e il dispositivo (statuente invece, come detto, in parziale accoglimento dell’appello, l’applicabilità della aliquota del 12,50% alla sola quota parte delle somme liquidate dal fondo pensioni rappresentate dal rendimento); b) violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione, per l’appunto, alla ritenuta applicabilità della aliquota del 12,50% alla sola quota parte delle somme liquidate dal fondo pensioni rappresentate dal rendimento, anzichè all’intera prestazione di capitale erogato dal contribuente.

5. In conclusione, va accolto il ricorso incidentale, nei sensi indicati, assorbito quello principale; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso incidentale; dichiara assorbito quello principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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