Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11947 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. III, 30/05/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 30/05/2011), n.11947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8456/2009 proposto da:

V.P. ((OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SERRADIFALCO 7, presso lo studio

dell’avvocato FAVA Antonio, che lo rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FERDINADNO MARIA POGGIOLI 1, presso lo

studio dell’avv. ROGANI Raffaele, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SOCIETA’ ASSICURAZIONI GENERALI SPA in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

BAFILE 2, presso lo studio dell’avv. ANGELO L. PIZZORNO, che la

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA quale rappresentante del

FGVS, B.M., D.L.A., G.N.;

– intimate –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 719/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

17.1.07, depositata il 19/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale (Compagnia

Tirrena di Assicurazioni SpA), l’Avvocato Raffaele Rogani che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTOMIETTA

CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 31 marzo 2009 V.P. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 19 febbraio 2009 (rectius: 2008) dalla Corte d’Appello di Roma, confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni da sinistro stradale.

Assicurazioni Generali S.p.A. e Tirrena Assicurazioni S.p.A. in l.c.a. hanno proposto distinti controricorsi incidentali condizionati.

Gli altri intimati, Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.A., D.L.A., G.N. e B.M., non hanno espletato attività difensiva.

2 – Il primo motivo denuncia omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. La censura concerne la denuncia di sinistro redatta da D.L.A..

A prescindere dalla considerazione, pur rilevante agli effetti dell’art. 366 bis c.p.c., che la motivazione su un punto della decisione non può essere al tempo stesso omessa e insufficiente, è decisivo il rilievo che il tema non risulta prospettato alla Corte territoriale con la specificità pretesa dall’art. 342 c.p.c..

Infatti dal testo della sentenza risulta che la censura prospettata concerneva l’ammissione resa dalla Compagnia Tirrena. Il ricorrente non la smentisce, ma riporta un’argomentazione contenuta nel proprio atto d’appello in cui, riferendosi alle ammissioni contenute negli scritti difensivi della Tirrenia e alla mancata risposta dei convenuti agli interrogatori formali, concludeva “.. e se a questo si aggiunge la denuncia di sinistro prodotta dalla convenuta Tirrenia…ecc.”. Ma è agevole rilevare che il giudice di appello deve esaminare i motivi di censura, ma non è tenuto a dare risposta alle singole argomentazioni con cui essi sono sostenuti. Inoltre il ricorrente non dimostra la decisività del documento riferito.

Il secondo motivo denuncia violazione e/o errata applicazione (non specificate come se fossero sinonimi) degli artt. 115 e 116 c.p.c..

La censura, pur formalmente prospettata sotto il profilo del vizio di motivazione, in realtà poggia su argomentazioni che implicano esame degli atti e valutazioni di merito. Ne risente il quesito finale che pecca di astrattezza, risultando privo dei necessario riferimento al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata. E’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Le medesime considerazioni valgono per il terzo motivo, mediante il quale il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 116 c.p.c., commi 1 e 2 e art. 232 c.p.c..

Anche in questo caso il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata, ma piuttosto chiede una valutazione della negata correttezza della decisione impugnata.

Infatti esso conclude una serie di argomentazioni che attengono all’interrogatorio formale, al comportamento processuale della Tirrena, alla denuncia di sinistro, in definitiva, al merito.

3. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; la resistente Tirrena ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non sono condivisibili e non superano i rilievi contenuti nella relazione;

4.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso principale deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; restano assorbiti i ricorsi incidentali condizionati di Assicurazioni Generali S.p.A. e di Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.A. in l.c.a.; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore di Assicurazioni Generali, in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge e, a favore di Tirrena in l.c.a. in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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