Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11947 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 22/02/2010, dep. 17/05/2010), n.11947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.B.N. S.R.L. (OMISSIS) in persona dei suo legale rappresentante,

Signor D.F.B., elettivamente domiciliata In ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato MATTINA GIUSEPPE,

rappresentata e difesa dagli avvocati GRECO SALVATORE, CHIARELLI

FELICE giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

scontro

F.LLI GARGANO DI GARGANO GIUSEPPE & C. S.N.C. (già F.LLI GARGANO

S.

D.F.) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARZI FILIPPO MASSIMO,

rappresentata e difesa dai l’avvocato MAGAZZU’ SANTI giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 826/2005 del La CORTE D’APPELLO di PALERMO, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 17/6/2005, depositata il 21/07/2005, R.G.N.

1747/2003;

udita la relazione della causa svolta nel La pubblica udienza del

22/02/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato FILIPPO MASSIMO MARZI per delega dell’Avvocato SANTI

MAGAZZU’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO

La società di fatto “F.lli Gargano” convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Palermo la s.r.l. NBN, conduttrice di un immobile di sua proprietà adibito ad uso commerciale per la vendita al dettaglio, esponendo che, in attesa del rilascio del certificato di agibilità necessario per l’esercizio della predetta attività, era stato convenuta tra le parti, per scrittura privata, la sospensione dell’efficacia della locazione, oltre all’esborso, da parte della locatrice, di una somma pari a L. 242.000.000, volto a sostenere gli oneri gravanti sulla NBN e da questa sostenuti nelle more della convenuta sospensione, con obbligo di restituzione delle somme e ripristino dell’efficacia del contratto in caso di concessione dell’agibilità entro due anni.

In conseguenza del rifiuto della conduttrice di restituire la somma ricevuta nonostante la tempestiva concessione del certificato di agibilità commerciale, l’attrice l’aveva evocata in giudizio per sentirla condannare al dovuto pagamento.

La NBN, a sua volta, con autonomo atto di citazione, evocò in giudizio dinanzi allo stesso tribunale la locatrice, sostenendo che, a causa della condotta inadempiente di quest’ultima, aveva subito un danno pari a L. 2.300.000.000, causa il mancato avvio dell’attività commerciale. Chiese, pertanto, il risarcimento di detto danno e, in subordine, la declaratoria di nullità della scrittura privata quale patto aggiunto alla locazione L. n. 392 del 1978, ex art. 79 ovvero la rescissione della medesima ex art. 1448 c.c..

All’esito della riunione dei giudizi, il tribunale accolse la domanda della locatrice, ritenuta la natura transattiva della scrittura privata in contestazione, ciò che escludeva in radice ogni diritto al risarcimento si come preteso dalla NBN, rigettando in toto le richieste di quest’ultima.

L’impugnazione proposta dalla NBN fu rigettata dalla corte di appello di Palermo.

La sentenza è stata impugnata dall’appellante con ricorso per cassazione sorretto da sei motivi.

Resiste con controricorso la società “F.lli Gargano”.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1578 c.c., comma 2 e art. 1579 c.c..

Il motivo è inammissibile.

Nel corso del giudizio di merito, la ricorrente non ha mai sollevato questioni di violazione delle norme codicistiche oggi evocate, come emerge dalla lettura della sentenza oggi impugnata. Ed è ius reception nella giurisprudenza di questa corte regolatrice il principio secondo il quale il ricorrente che proponga, in sede di legittimità, una questione non trattata nella sentenza impugnata, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio essa sia stata tempestivamente sollevata e illegittimamente disattesa, onde consentire alla corte il controllo ex actis di tale asserzione prima di esaminarne il merito.

A tale onere la ricorrente si è, nella specie, del tutto sottratta.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 1183 c.c., comma 1, artt. 1219 e 1362 c.c..

Lamentar in sintesi, la ricorrente, un preteso error iuris in cui sarebbe incorso la corte territoriale in punto di accoglimento della domanda della “F.lli Gargano” di pagamento immediato pur in mancanza di determinazione dell’effettivo quantum debeatur e dei tempi della relativa rateizzazione.

Il motivo è infondato.

Esso appare, difatti, irrimediabilmente destinato ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui (f. 14 ss.) si evidenzia come la NBN avesse riscontrato il sollecito al rimborso delle somme dovute, proponendo con propria lettera l’estinzione rateale del debito – così riconoscendo implicitamente la fondatezza della pretesa creditoria nell’an e nel quantum, e altrettanto implicitamente manifestando la propria volontà di non adempiere statini. Nel suo complesso, pur lamentando formalmente una (peraltro del tutto generica) violazione di legge, il motivo si risolve, nella sostanza, in una (ormai inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 (pur evocato nel motivo in esame, benchè la relativa intestazione non lamenti formalmente, della sentenza impugnata, un vizio motivazionale) non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, un errore di diritto della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai quoad effectum) si come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 1362, 1419, 1578 c.c., della L. n. 392 del 1978, art. 79.

Il motivo non ha giuridico fondamento.

L’interpretazione adottata dai giudici di merito con riferimento al contenuto della convenzione negoziale per la quale è processo, difatti, si sottrae alle censure mosse dalla ricorrente, avendo la corte palermitana del tutto correttamente ravvisato nella scrittura privata intercorsa tra le parti natura indefettibilmente transattiva, con conseguente inapplicabilità dell’invocato art. 79 della Legge sull’equo canone sia in ragione dell’oggetto della pattuizione (del tutto scevro da previsioni lesive delle disposizioni sulla durata dei contratti o sull’ammontare dei canoni), sia del “tipo” negoziale adottato, mentre, con riferimento al tempo dell’adempimento, correttamente questo è stato collocato dalla corte di merito (f. 16 della sentenza) al verificarsi della condizione dedotta in transazione o, nella più riduttiva delle ipotesi, al tempo della proposizione della domanda giudiziale.

La decisione è del tutto conforme alla giurisprudenza di questa corte, a mente della quale la sanzione di nullità prevista dalla L. n. 392 del 1978, art. 79 per le pattuizioni dirette a limitare la durata legale del contratto di locazione o ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello dovuto o altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge sull’equo canone si riferisce solo alle clausole del contratto di locazione e non può essere estesa, pertanto, agli accordi transattivi conclusi dal conduttore, che già si trovi nel possesso del bene, per regolare gli effetti di vicende verificatisi nel corso del rapporto e che, perciò, incidono su situazioni giuridiche patrimoniali già sorte e disponibili (ex multis, Cass. 11323/2003).

Va per altro verso rammentato come, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, in tema di ermeneutica contrattuale il sindacato di legittimità non possa investire il risultato interpretativo in se, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni normativi di interpretazione (si come dettati dal legislatore all’art. 1362 ss. c.c.) e la coerenza e logicità della motivazione addotta (così, tra le tante, funditus, Cass. n. 2074/2002): l’indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione (vizi entrambi impredicabili, con riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati.

Ne discende l’inammissibilità del motivo anche in ordine al profilo risarcitorio rappresentato dall’odierna ricorrente e derivante da un preteso quanto indimostrato inadempimento della società oggi resistente, atteso che, con motivazione scevra da errori logico- giuridici, il giudice territoriale ha ritenuto che l’art. 7 della scrittura transattiva risultasse funzionale alla regolazione dei rapporti inter partes in relazione alla condicio iuris (regolarmente verificatasi) del rilascio del certificato di agibilità, onde, con tale pattuizione, richiamare e definitivamente regolare tutte le questioni inerenti a reali o pretesi inadempimenti (non senza considerare, ancora, come la NBN fosse ab origine a conoscenza della mancanza del certificato di agibilità dell’immobile oggetto della locazione commerciale, ciò che avrebbe comunque reso destituito di fondamento la pretesa risarcitoria avanzata dalla ricorrente).

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1578 c.c., art. 1284 c.c., comma 2, L. n. 108 del 1996; D.P.R. n. 415 del 1997).

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente rappresenta, al pari di quanto esposto con il primo motivo di ricorso, circostanze di fatto di cui non è cenno alcuno nella sentenza impugnata, violando patentemente il principio del divieto del novum in sede di giudizio di legittimità. Valgano, in proposito, le considerazioni svolte all’uopo in sede di esame di primo mezzo di doglianza.

Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1448 c.c..

La ricorrente ripropone, in questa sede, la questione relativa al mancato accoglimento della domanda di rescissione della scrittura privata.

La censura è destituita di giuridico fondamento.

Correttamente il giudice territoriale ha rigettato la domanda in parola in applicazione del disposto dell’art. 1970 c.c. e in conformità con una più che consolidata giurisprudenza di questa corte (e plurimus, Cass. 3984/99).

Con il sesto motivo, si denuncia, infine, violazione dell’art. 1578 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la corte di merito errato nel non ammettere integralmente la prova per testi articolata in prime cure.

Il motivo è inammissibile, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa corte regolatrice a mente della quale il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione in appello di una prova testimoniale, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire il controllo sulla decisività dei fatti da provare in ordine alla risoluzione della controversia e sulle prove stesse, in quanto, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere tale verifica in base alle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. 19051/05).

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 4700, di cui Euro 200 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA