Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11947 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 10/11/2016, dep.12/05/2017),  n. 11947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3904-201 proposto da:

LABOR JOB SOCIETA’ COOPERATIVA, CF. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

Avvocati RODOLFO UMMARINO e DANIELE SPIRITO MICHELETTA TITA’ giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI RIVOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 123/2015 del TRIBUNALE di TORINO, emessa e

depositata il 09/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Labor Job società cooperativa propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il comune di Rivoli, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 9.1.2015 che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto per la mancata disapplicazione di decreto prefettizio nonostante fosse stato accertato in corso di causa che mancava il conforme parere dell’ente proprietario della strada, trattandosi di domanda nuova che introduceva una causa petendi del tutto differente rispetto alla contestazione di primo grado, cioè che la strada non aveva i requisiti indicati dall’art. 2 C.d.S., comma 2, lett. C e D.

Il ricorso denunzia: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., L. n. 2248 del 1865, all. E, artt. 4 e 5 perchè il giudice doveva disapplicare di ufficio il decreto prefettizio.

La censura è infondata posto che il giudizio di opposizione è strutturato nelle sue linee generali sul modello del giudizio civile ordinario e del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato, col divieto di rilevare di ufficio eccezioni rimesse esclusivamente ad iniziativa di parte nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento (Cass. 16.4.2010 n. 9178, Cass. 19.1.2007 n.1173, Cass. 19.4.1990 n. 3271).

Non è pertinente il richiamo a S.U. n. 7700/2016.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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