Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11946 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. III, 30/05/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 30/05/2011), n.11946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7882/2009 proposto da:

A.V. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato

NATOLI Giorgio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DE SANTIS QUINTO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MELIORBANCA SPA ((OMISSIS)), già Meliorconsorzio SpA, Consorzio

Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento, nonchè società

capogruppo del Gruppo Bancario Meliorbanca in persona del suo

Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 388, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA BEVIVINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BARDANI Ulisse, giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO SPA in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avv. GALLIGARI

Maria Giovanna (Studio avv. Barbara Piccini), che la rappresenta e

difende, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNITA’ MONTANA MONTI DEL TRASIMENO, INTESA SANPAOLO SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1223/2008 del TRIBUNALE di PERUGIA del

3.12.08, depositata il 15/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Guido Orlando (per delega avv.

Giorgio Natoli) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTOHIETTA

CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 31 marzo 2009 A.V. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 10 febbraio 2009, depositata in data 15 dicembre 2008 dal Tribunale di Perugia, che aveva rigettato l’opposizione da lui proposta nell’ambito dell’esecuzione promossa nei suoi confronti dalla Comunità Montana Monti del Trasimeno, nella quale erano intervenuti Melioconsorzio S.p.A. e Credito Agricolo Italiano S.p.A..

Meliorbanca S.p.A. e Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A. hanno resistito con separati controricorsi, mentre gli altri intimati, Comunità Montana Monti del Trasimeno e Intesa Sanpaolo S.p.A., non hanno espletato attività difensiva.

2 – Il ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Questi oneri processuali non sono stati rispettati nei con confronti dei documenti cui il ricorso fa riferimento.

3. – In secondo luogo la formulazione del ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 c.p.c., n. 4 e art. 366 bis c.p.c..

La prima norma (art. 366 c.p.c., n. 4) prescrive che il ricorso deve contenere, a pena d’inammissibilità, per ciascuna censura, la specificazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione con l’indicazione delle norme di diritto poste a fondamento, adempimento non rispettato dal ricorrente.

Considerata la sua funzione, la seconda norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Nel ricorso proposto dall’ A. ai sensi dell’art. 111 Cost., non è possibile rinvenire nè quesiti di diritto, nè momenti di sintesi formulati secondo i principi sopra enunciati 4. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltato in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non inducono a diversa statuizione; infatti è certo (Cass. n. 3633 del 2011) che l’art. 366 bis cod. proc. civ., il quale prescrive che ogni motivo di ricorso per cassazione si concluda con la formulazione di un esplicito quesito di diritto, si applica anche al ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111 Cost., giacchè questo è assoggettato, per forma, termini e condizioni di ammissibilità, alla disciplina processuale stabilita per il ricorso ordinario;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore di ciascuno dei resistenti, in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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