Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11946 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 17/05/2010), n.11946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A., (OMISSIS), C.S.,

(OMISSIS), CA.EV., (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DIRIRNZO 28, presso lo

studio dell’avvocato BOLOGNESI RICCARDO, rappresentati e difesi

dall’avvocato D’ALESSIO ANTONIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE E.N.P.A.F. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

FARMACISTI – FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO (OMISSIS) in persona

de Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. C.

E. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso

lo studio dell’avvocato LEOPARDI PAOLO, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4648/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 9/11/2007, depositata il 11/12/2007, R.G.N.

1687/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato ANTONIO D’ALESSIO;

udito l’Avvocato PAOLO LEOPARDI;

udito il P.M. in persona dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Fondazione Enpaf con intimazione di sfratto per finita locazione, notificato in data 15 luglio 2003, intimava ai conduttori C.A. e Ch.Se. (poi deceduto) licenza per finita locazione alla data del (OMISSIS), con contestuale citazione per la convalida, dinanzi al Tribunale di Roma, relativamente all’immobile sito in (OMISSIS). La disdetta era stata inviata per Rr del (OMISSIS). Gli intimati si costituivano opponendosi allo sfratto ed eccepivano che la intimazione era inefficace avendo diritto al trasferimento in proprietà dei locali detenuti, sulla base delle leggi vigenti in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali. Deducevano la pendenza, dinanzi al tribunale, di altro procedimento, nel quale avevano convenuto l’ente, per il riconoscimento dei propri diritti di proprietà anche ai sensi dell’art. 2932 c.c..

La fase sommaria si concludeva con la emissione dell’ordinanza di rilascio ed il giudizio proseguiva per il merito.

2. Con sentenza del 19 dicembre 2005 il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dall’intimante, dichiarava cessato il rapporto di locazione alla data richiesta ed ordinava il rilascio.

3. La decisione era appellata da C.A. e dagli eredi di Ch.Se., S.C. e Ca.Ev., che ne chiedevano la riforma; resisteva la Fondazione chiedendo il rigetto del gravame.

4. La Corte di appello di Roma, con sentenza deliberata il 9 novembre e pubblicata il giorno 11 dicembre 2007 così decideva: rigetta l’appello e compensa tra le parti le spese del grado.

5. Contro la decisione ricorrono C.A. e gli eredi di Ch.Se., sulla base di tre motivi, con proposizione di questione di costituzionalità. Resiste la Fondazione con controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti.

Per chiarezza espositiva si procede alla esposizione sintetica dei motivi:

PRIMO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione della L. n. 35 del 1995, art. 3, comma 27, del D.Lgs. n. 104 del 1996, art. 2 e art. 6, commi 5 e 6 della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 109 e dell’art. 11 disp. gen..

La tesi (vedi quesiti di diritto proposto a pag. 15 del ricorso) è che dalla interpretazione sistematica delle norme sostanziali citate si evince che le leggi prevedono un rapporto giuridico di protezione per i locatori di immobili già appartenenti al patrimonio di enti pubblici, stabilendo precisi obblighi di dismissione in favore dei titolari del rapporto; conseguentemente i locatori vantano verso l’ente, ancorchè privatizzato, una posizione di diritto soggettivo cui corrisponde un obbligo di alienazione in capo all’ente e l’ente non può agire con azione di rilascio o per la risoluzione del rapporto.

SECONDO MOTIVO. ERROR IN IUDICANDO per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 1 e della L. 23 settembre 2001, n. 410, art. 3, comma 20.

La tesi (vedi quesito di diritto proposto a pag. 23) è che la Fondazione, ancorchè privatizzata, non era legittimata a chiedere la risoluzione del rapporto, una volta che i locatori disponevano di una posizione soggettiva protetta ed avevano già maturato il diritto all’acquisto del bene locato.

TERZO MOTIVO. ERROR IN IUDICANDO per violazione e falsa applicazione della L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 38.

La tesi (vedi il quesito di diritto proposto a pag. 28) è che la norma richiamata è di natura innovativa e non può essere applicata ad una fattispecie concreta che ha già esaurito i suoi effetti giuridici in capo ai locatori.

Si deduce, nel caso di una lettura letterale della disposizione della legge sopravveniente, questione di costituzionalità (ff 29 e ss del ricorso), pur prendendosi atto della pronuncia di inammissibilità, emessa per meri motivi di rito dalla Corte Costituzionale in data 7 giugno 2006, n. 242.

Si deduce in particolare la violazione degli artt. 2, 3, 24 e 101 Cost..

Si conclude per una decisione di cassazione seguita da pronuncia sul merito, dovendosi rigettare la domanda per finita locazione per la insussistenza del diritto del locatore a risolvere il contratto. Con vittoria delle spese del grado del giudizio.

7. IN SENSO CONTRARIO SI OSSERVA:

7.1. Che la tesi illustrata ed esposta nel primo motivo, come error in iudicando, attiene alla individuazione del rapporto tra conduttore (nella specie eredi di Ch.Se.) allorchè questo è ente pubblico, soggetto alla normativa di dismissione degli enti previdenziali pubblici. La tesi, sintetizzata nel quesito (ff 15) è sistematica ma additiva di un principio di diritto che si desume da una lettura innovativa delle norme richiamate, introducendo un rapporto privilegiato, che supera la stessa configurazione quale prelazione od opzione, per costruire un rapporto di protezione semplificato, in relazione alla posizione soggettiva del conduttore, che comunque ha diritto di accedere alla proprietà della abitazione.

La tesi determina non già una interpretazione estensiva o evolutiva sistematica, ma una giurisprudenza creativa, che non è consentita nè ai giudici di merito nè a quelli di legittimità. Invece la ratio decidendi seguita dalla Corte di appello (ff 2 e 3 della motivazione) correttamente, seguendo la lettera e le procedure delle leggi vigenti, è che gli enti previdenziali pubblici erano tenuti ad osservare le prescritte fasi procedurali, ma non erano obbligati alla vendita dell’immobile ai conduttori se non quando l’immobile era stato inserito in un piano di dismissione. L’immobile in questione non è stato mai inserito in un piano di dismissione e l’ente non ha mai proposto, quando era ente pubblico, una proposta di vendita in ordine alla quale il conduttore avrebbe potuto esercitare la prelazione (cfr. ff 5 della sentenza).

Tale ratio decidendi non risulta nemmeno specificatamente considerata nella descrizione della fattispecie giuridicamente rilevante, che non risulta chiaramente e completamente descritta nel quesito, neppure nella parte argomentativa. Neppure risulta esposta e riprodotta la documentazione inerente all’esercizio del diritto di opzione, che in primo grado era stato sostenuto come esercitato il 21 marzo 1999.

Il motivo risulta pertanto inammissibile in ordine alla incompleta formulazione del quesito e in ordine al requisito dell’autosufficienza, e non è fondato neppure in punto di diritto per le ragioni sopradette.

7.2. Il secondo motivo, considera, sempre come error in iudicando, la mancata applicazione della ed clausola di garanzia contenuta nella novella n. 410 del 2001, art. 3, comma 20 allorchè l’Ente Enpaf è stato privatizzato.

Il quesito merita di essere riprodotto in esteso, poichè in parte è condivisibile, sempre che sia stata delimitata e provata la fattispecie di riferimento con riguardo alla lettera di esercizio del diritto di opzione, spedita il (OMISSIS).

QUESITO: “Alla luce della suesposta interpretazione delle norme di diritto violate, ossia D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1 e della L. n. 410 del 2001, art. 3, comma 20;

-voglia la Corte di Cassazione, nel recepire la interpretazione prospettata dal ricorrente,verificare che il giudice di appello ha erroneamente interpretato e violato le norme precitate ritenendole nel caso di specie non applicabili alla privatizzata fondazione Enpaf e per l’effetto;

-voglia la Corte di Cassazione ritenere che ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1 a seguito della privatizzazione della fondazione Enpaf il nuovo soggetto giuridico è subentrato a tutti i rapporti facenti capo all’ente pubblico trasformato e che l’obbligo di dismissione in capo all’Ente ed al diritto di acquisto con prelazione in capo agli inquilini (ora ricorrenti) non sono stati minimamente intaccati per effetto del disposto del D.L. n. 351 del 2001, art. 3, comma 20 convertito in L. n. 410 del 2001 avendo tale norma inciso unicamente sulle modalità di acquisto, ossia sul modo di perfezionamento di un negozio per la conclusione del quale i predetti conduttori avevano già maturato il diritto all’acquisto di guisa che la predetta fondazione non aveva alcun diritto a risolvere il contratto di locazione per scadenza del termine ed a pretendere il rilascio dei conduttori”:

Il quesito nella sua incompleta formulazione contiene due richieste ermeneutiche:

a. di accertamento della sequela del rapporto giuridico locazione- dismissione, per effetto della successione della Fondazione nei diritti e negli obblighi dell’ente pubblico trasformato in ente privato, per effetto di legge e con le dovute procedura (ora tardivamente contestate in memoria);

b. di accertamento di ben due fatti giuridici rilevanti e decisivi:

il primo riferito alla maturazione del diritto di acquisto sin dalla fase in cui l’ente era pubblico e quindi avvalendosi dello ius superveniens costituito dalla clausola di garanzia del comma ventesimo del citato arti. 3 della novella del 2001; il secondo attiene allo accertamento del fatto giuridico della preclusione della risoluzione del rapporto di locazione, avendo i conduttori già maturato il diritto di acquisto.

La prima proposta interpretativa non è fondata, per le ragioni dette esaminando il primo quesito: non è stato previsto dal sistema normativo, vigente sotto il regime dell’ente previdenziale pubblico, un regime speciale ed un rapporto semplificato di alienazione dei beni da dimettere; al contrario l’Ente disponeva di un potere di gestione e di vincoli e programmi di dismissione.

La seconda proposta interpretativa è invece in parte fondata, ma con la puntualizzazione che la norma introdotta nel ventesimo comma è norma che estende la tutela, posto che l’effetto della privatizzazione poteva indurre l’Ente a non rispettare gli impegni e gli obblighi presi. In questo senso è clausola di garanzia, ma con previsione di termini perentori.

Se ne deduce che, ai fini del denunciato error in iudicando, il principio di autosufficienza esige che la lettera del (OMISSIS) da cui si dovrebbe desumere l’esercizio potestativo del diritto di opzione da parte dei conduttori, sia illustrata in esteso in sede di motivo di ricorso, con la indicazione dei precisi termini di spedizione e del suo contenuto, onde verificare se la stessa abbia posto in essere un vincolo obbligatorio attuabile ai sensi dell’art. 2932 c.c..

Tale principio di autosufficienza non risulta verificato e dunque il quesito è incompleto proprio per la mancata rappresentazione del fatto giuridico da cui si vuoi far derivare una serie di effetti giuridici favorevoli ai ricorrenti. Non appare pertanto in termini il riferimento, fatto in memoria del recente arresto di questa Corte nella sentenza n. 9972 del 2008.

7.3 Resta assorbito il terzo motivo che attiene al valore interpretativo o innovativo della L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 38 sul rilievo che se fosse stata data la prova della opzione verificatasi in applicazione della novella del 2001 non poteva venire in questione l’applicazione della seconda norma sopravveniente (cfr.

Cass. SSUU 20322 del 2006 punto 9 seconda parte).

7.4. In chiusura (ff 37 del ricorso) il ricorrente deduce la ingiustizia manifesta della pronuncia inerente la risoluzione del contratto locazione e la condanna al rilascio. Il motivo che denuncia un error in iudicando, senza la precisazione delle leggi violate e senza la formulazione del quesito, deve ritenersi infondato, anche per quanto concerne una pretesa ripetizione di somme corrisposte a titolo di locazione.

8. Il ricorso deve essere pertanto rigettato; tuttavia la Corte, ritiene che sussistano giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti in lite, considerando la eccezionale rilevanza delle questioni in esame e le particolari difficoltà interpretative poste dalla successione delle leggi esaminate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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