Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11946 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 07/07/2016, dep.12/05/2017),  n. 11946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28781-2014 proposto da:

VIDEOMASA NEWS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA RUGGERO DI SICILIA 1,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO GRIO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

PREFETTURA DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8106/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

07/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Videomasa News propone ricorso per cassazione contro la Prefettura di Roma, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del tribunale di Roma del 7.4.2014 che ha rigettato il suo appello a sentenza del GP, sul presupposto che i motivi di appello, riferiti alla nullità della ordinanza non riconducibile al Prefetto, all’assenza di sottoscrizione autografa ed alla adozione oltre il termine erano infondati.

Parte ricorrente denunzia: 1) violazione dell’art. 204 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 18 per assenza di motivazione nella o.i. avverso le specifiche deduzioni svolte; 2) violazione dell’art. 204 C.d.S. e del D.P.R. n. 445 del 2000 per essere stata emessa l’o.i. oltre il termine di 120 giorni.

Il ricorso è inammissibile in relazione ad ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (S.U. n. 627/2008).

Esso è stato notificato, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., a mezzo del servizio postale. L’avviso di ricevimento del plico postale, contenente l’atto di impugnazione, non risulta però mai depositato, nè in allegato al ricorso, ex art. 149 c.p.c., nella cancelleria di questa Corte, nel termine di giorni venti dalla notificazione (art. 369 c.p.c.) o, autonomamente e successivamente, con le modalità di cui al capoverso dell’art. 372 c.p.c. e non è quindi provata l’avvenuta ricezione dell’atto ad opera della controparte.

Solo il deposito dell’avviso di ricevimento prova la conformità al modello normativo e il perfezionamento della notificazione per tutte le parti del processo con la conseguente instaurazione del contraddittorio tra loro per effetto della sicura vocativo in ius del destinatario dell’atto.

La notifica a mezzo del servizio postale. anche se con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati. a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti internativi ad essa connessi per il notificante, non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita.

Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità ma l’inesistenza dell’atto (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposta impugnazione (Cass. 2722/05, 4900/04).

Nè risulta dedotto alcun impedimento alla produzione della cartolina di ricevimento.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione di controparte.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento dell’ulteriore contrivuto unificato.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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