Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11945 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. III, 30/05/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 30/05/2011), n.11945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2711/2009 proposto da:

T.R. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CONCA D’ORO 287, presso lo studio dell’avvocato GIGLI

GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato LACERRA Salvatore,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.L. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. B. DE ROSSI 37 pressoio studio dell’avvocato BIANCHINI

CRISTIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato BIANCHINI Dario,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.C.V., D.C.V., D.C.D.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1038/2007 del TRIBUNALE di POTENZA del

30/11/07, depositata il 05/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Biagio Sole, (delega avvocato Salvatore Lacerra),

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 20 gennaio 2009 T.R. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 5 dicembre 2007 dal Tribunale di Potenza, confermativa della sentenza del Giudice di Pace, che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni causati dal deflusso di acque nere provenienti dall’appartamento soprastante.

L.L. ha resistito con controricorso, mentre le altre intimate, D.C.V. e D.C.D. non hanno espletato attività difensiva.

2 – I quattro motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti, stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007) .

3. – Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2735 c.c., in quanto il Giudice evita di considerare la confessione stragiudiziale fatta al terzo, eludendola ed evitando di valutarla unitamente alle altre prove raccolte e di porre a fondamento della sua decisione le prove raccolte in corso di causa.

La censura si fonda su argomentazioni che implicano esame degli atti e apprezzamenti di fatto, prescinde totalmente dalla motivazione del Tribunale e, in palese violazione dell’art. 366 bis c.p.c., presenta un quesito che non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate idoneo a decidere il giudizio e di applicabilità generalizzata.

Il secondo motivo ipotizza ancora violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., questa volta in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c., in quanto il Giudice evita di applicare e porre a fondamento della sua decisione la presunzioni che da fatti noti gli permetterebbero di risalire ad un fatto da lui ignorato.

Le argomentazioni a sostegno e il quesito finale presentano le medesime caratteristiche evidenziate per il primo motivo e rendono la doglianza parimenti inammissibile.

Il terzo motivo lamenta omessa e insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Le argomentazioni addotte attengono al merito e non dimostrano i vizi lamentati ma postulano una decisione diversa e più favorevole. Manca il momento di sintesi necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare in quali punti e per quali ragioni la motivazione del Tribunale risulti, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

Identiche considerazioni valgono per il quarto motivo, che enuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Peraltro è agevole rilevare che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Cass. n. 8106 del 2006), mentre il difetto di insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

4. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; il ricorrente ha chiesto d’essere ascoltato in CAMERA di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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