Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11945 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. III, 19/06/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 19/06/2020), n.11945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27736/2019 proposto da:

B.M., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIAGRAZIA STIGLIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE LECCE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso il decreto TRIBUNALE di LECCE, depositata il 13/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il signor B.M. cittadino del (OMISSIS), impugnava la decisione di diniego della commissione Territoriale, sede di (OMISSIS), di riconoscimento della protezione internazionale che non aveva riconosciuto nessuna delle tre forme di protezione richieste per mancanza di credibilità delle vicende narrate.

Con Decreto di rigetto n. 3234/2019, del 13 settembre 2019, il Tribunale di Lecce confermava la tesi della Commissione territoriale di Lecce.

Il giudice del merito ha osservato che il ricorrente ha posto a fondamento della domanda di protezione la sua condizione di cittadino del Gambia, esposto, in quanto colpevole di omicidio colposo (non aveva soccorso un uomo caduto in acqua perchè non sapeva nuotare) e per questo motivo era fuggito per evitare ripercussioni dalla polizia e dai familiari dell’uomo. Il tribunale ha ritenuto di non dubitare delle dichiarazioni del ricorrente sulla sua provenienza, ma ha ritenuto che non trovasse riscontro l’affermazione relativa alla mancata stabilizzazione del Gambia e, pertanto, non è stato superato il principale rilievo mosso al ricorrente dalla stessa commissione territoriale e condiviso da Tribunale in punto di attualità del pericolo.

2. Ricorre avverso detta pronuncia il signor B.M. con 3 motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1. Con il primo motivo di ricorso proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente lamenta (motivazione apparente/vizio motivazionale) che il Tribunale di Lecce avrebbe errato perchè ha ritenuto che il rimpatrio non determinerebbe per il ricorrente la privazione dell’esercizio del nucleo di diritti umani, costitutivo dello statuto di dignità personale. Il giudice del merito ha effettuato la comparazione tra la situazione che il M. troverebbe in Gambia e quella che lascerebbe in Italia. Ed ha ritenuto che in Italia, il M., è titolare solo di un contratto di lavoro a tempo determinato stagionale e quindi sprovvisto di mezzi di sussistenza idonea.

Non avrebbe il Tribunale valutato invece tutta la copiosa documentazione allegata che dimostrerebbe che il ricorrente ha lavorato in modo continuo con successive plurime proroghe di contratti stagionali come bracciante agricolo sino ad arrivare ad uno stipendio mensile di 1200 Euro; pertanto la motivazione appare standardizzata perchè non riconosce il consolidato grado di inserimento lavorativo e non è stato comparato con l’attuale situazione economica sociale del Gambia.

Il Tribunale, inoltre, non avrebbe neppure verificato la condizione di vulnerabilità del ricorrente per aver commesso un reato in patria, omicidio, che lo esporrebbe a gravissime conseguenze, lasciando al contempo una solida integrazione sociale e lavorativa in Italia.

Il motivo è infondato.

Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è una misura residuale ed atipica, che può essere accordata solo a coloro che, se facessero ritorno nel Paese di origine, si troverebbero in una situazione di vulnerabilità strettamente connessa al proprio vissuto personale. Se così non fosse, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, misura “personalizzata” e concreta, finirebbe per essere accordato non già sulla base delle specificità del caso concreto, ma sulla base delle condizioni generali del Paese d’origine del richiedente, in termini del tutto generali ed astratti, ed in violazione della ratio e della lettera della legge (Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298-01). Sulla base di tale principio questa Corte ha già più volte rigettato ricorsi avverso sentenze di merito, le quali avevano escluso la sussistenza in Gambia di condizioni giustificative della concessione della protezione internazionale od umanitaria: in tal senso, ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 7833 del 20.3.2019; Sez. 1, Sentenza n. 7192 del 13.3.2019; Sez. 1, Ordinanza n. 6060 del 28.2.2019.

Per quanto attiene, infine, alla deduzione dell’avvenuto inserimento lavorativo nel nostro Paese del richiedente, tale circostanza è da sola giuridicamente insufficiente ai fini del giudizio di comparazione per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in assenza di una situazione di vulnerabilità che, per quanto detto, deve dipendere dal rischio di subire nel Paese d’origine una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (che nel caso di specie è stata solo genericamente dedotta), condizione che non può ravvisarsi nel mero rischio di regressione a condizioni economiche meno favorevoli.

Il Giudice del merito ha effettuato il giudizio di comparazione per valutare i fattori soggettivi ed oggettivi di vulnerabilità e li ha ritenuti inesistenti. Tale giudizio di fatto è insindacabile in questa sede.

3.2. Con il secondo motivo proposto il ricorrente si duole dell’omesso esame di fatti decisivi a proposito della condizione di pericolosità sia in merito alla protezione sussidiaria che allo status di rifugiato; violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e l’omesso esame delle fonti informative a proposito della protezione sussidiaria.

Lamenta che il tribunale di Lecce avrebbe errato perchè le argomentazioni in ordine alla situazione in Gambia non assolvono l’onere di cooperazione gravante sul giudice, posto che il ricorrente teme ripercussioni dei familiari dell’uomo aggredito della polizia Gambiana, e questa situazione specifica non è stata analizzata dal giudice sia in merito allo status di rifugiato sia in merito alla protezione sussidiaria, ove si afferma solo il miglioramento del paese.

3.3. Con il terzo motivo ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, del D.Lgs. n. 251 del 2007, per avere il tribunale escluso il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale sulla base della scarsa credibilità, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7,8, per non aver effettuato riscontri in relazione ai fatti narrati (peraltro non smentiti da elementi di segno contrario).

Il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminati, sono infondati.

La valutazione di (non) credibilità del ricorrente appare, difatti, rispettosa tout coltri dei criteri di Cass. 8820/2020, essendo stata puntualmente condotta alla luce della necessaria disamina complessiva dell’intera vicenda riferita dal richiedente asilo, che lo ha visto, secondo quanto da lui dettagliatamente esposto, contraddire ripetutamente e irrimediabilmente se stesso, a far data dalle dichiarazioni rese in sede di audizione. Infatti il giudice del merito ha ritenuto che il ricorrente non sia stato in grado di indicare fondate e documentate ragioni che gli impedirebbero di fare rientro nel suo paese (cfr. decreto impugnato pag. 5, 6 e 7).

L’analisi, analitica e approfondita, di tutti gli elementi del racconto compiuta dal giudice di merito ne sottraggono la relativa motivazione alle censure mosse da parte ricorrente.

Conforme a diritto risulta per altro verso la pronuncia impugnata sotto il profilo del dovere di cooperazione del giudice che ha ritenuto che nel Gambia, sulla base delle fonti aggiornate consultate, non si rilevano conflittualità tali da giustificare la concessione di della protezione sussidiaria non essendo presente una violenza indiscriminata e diffusa sul territorio d’interesse.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’amministrazione;

la circostanza che la ricorrente sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del Decreto sopra ricordato (Sez. 6-3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826-01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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