Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11945 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 17/05/2010), n.11945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato

BOLOGNESI RICCARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ALESSIO

ANTONIO giusta delega a margine dei ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE E.N.P.A.F. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

FARMACISTI – FONDAZIONE DT DIRITTO PRIVATO (OMISSIS) in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. C.

E., elettivamente domiciliata m ROMA, VIA C. PISANELLI 2, presso

lo studio dell’avvocato LEOPARDI PAOLO, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47 62/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 14/11/2007, depositata il

08/01/2008, R.G.N. 7804/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2010 dal Consigliere Doti. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato ANTONIO D’ALESSIO;

udito l’Avvocato PAOLO LEOPARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Fondazione Enpaf nella veste di proprietario locatore, con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Roma (notificato al conduttore il 5 aprile 2004) intimava ad C.A. licenza per finita locazione alla data del 31 dicembre 2003, con contestuale citazione per la convalida dello sfratto,relativamente all’immobile sito in (OMISSIS). La disdetta era stata inviata per Rr del 5 agosto 2000.

Il conduttore si costituiva e si opponeva allo sfratto, sostenendo che l’ente non poteva chiedere la cessazione del rapporto, essendo obbligato al trasferimento della proprieta’. Il giudice emetteva ordinanza di rilascio e disponeva il mutamento del rito.

2. Il Tribunale di Roma con sentenza del 25 giugno 2005 accoglieva la domanda dell’ente e dichiarava cessato il rapporto alla data del 31 dicembre 2003, ordinava il rilascio e fissava termine per la esecuzione.

3. La decisione era appellata dal conduttore che ne chiedeva la riforma, resisteva la controparte chiedendo il rigetto del gravame.

4. La Corte di appello di Roma con sentenza n. 4762 del 8 gennaio 2008 cosi’ decideva: rigetta l’appello e condanna l’appellante alle spese del grado.

5. Contro la decisione ricorre C. deducendo 3 motivi illustrati da memoria; resiste la controparte con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi, che per una chiara esposizione vengono in sintetica descrizione.

NEL PRIMO MOTIVO si deduce “error in iudicando per violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 27 e del D.Lgs. n. 104 del 1996, art. 2 e art. 6, commi 5 e 6, della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 9 e dell’art. 11 disp. gen.” (vedi ampia argomentazione a ff 3 a 13 del ricorso). La tesi (vedi quesito ff 13 a 14) e’ che la interpretazione sistematica delle norme richiamate evidenzia la volonta’ del legislatore di costituire un rapporto giuridico di protezione del conduttore, cui attribuisce una posizione di diritto soggettivo ad acquisire la proprieta’ del bene locato, in relazione al quale l’ente assume un obbligo di adempimento in relazione al porre in essere un atto di vendita.

NEL SECONDO MOTIVO si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs 30 giugno 1994, n. 509, art. 1 e della L. 23 settembre 2001, n. 410, art. 3, comma 20. La tesi (ff 14 a 22 e quesito a ff 22 in fine) e’ che applicandosi tali norme la privatizzazione non avrebbe modificato il rapporto di protezione, per la ragione che la Fondazione subentrava nell’obbligo di dismissione e di prelazione in favore del proprio inquilino.

NEL TERZO MOTIVO O COROLLARIO DEL SECONDO (SENZA QUESITO) si deduce l’erronea dichiarazione di cessazione del contratto di locazione, una volta accertato il diritto di acquistare lo immobile. Il motivo non prospetta quesito.

7. In senso contrario si osserva:

7.1. Che la tesi illustrata ed esposta nel primo motivo, attiene alla individuazione del rapporto tra conduttore ed Enpaf allorche’ questo e’ ente pubblico, soggetto alla normativa di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblico. La tesi, sintetizzata nel quesito (ff 13 e 14) e’ sistematica ma additiva di un principio di diritto che si desume da una lettura innovativa delle norme richiamate, introducendo un rapporto privilegiato, che supera la stessa configurazione quale prelazione od opzione, che pure si trova nella lettera delle leggi, per costruire un rapporto di protezione semplificato, in relazione alla posizione soggettiva del conduttore che comunque ha diritto di accedere alla proprieta’ dell’abitazione. La tesi, determina non gia’ una interpretazione estensiva, ma una giurisprudenza creativa, che non e’ consentita ne’ ai giudici del merito ne’ a quelli di legittimita’.

La ratio decidendi espressa dalla Corte di appello (ff 15) correttamente, seguendo la lettera e le procedure delle leggi vigenti, e’ che gli enti previdenziali pubblici erano tenuti ad osservare le prescritte fasi procedurali, ma non erano obbligati, alla vendita dell’immobile ai locatari se non quando l’immobile fosse stato inserito in un piano di dismissione. L’immobile in questione non e’ stato mai inserito in un piano di dismissione e l’ente non ha mai proposto, quando era ente pubblico, una proposta di vendita in ordine alla quale il conduttore avrebbe potuto esercitare la prelazione (cfr. ff 16 a 17 della motivazione).

Tale ratio decidendi non risulta nemmeno specificamente indicata nella descrizione della fattispecie giuridicamente rilevante, che non risulta chiaramente e completamente descritta nel quesito e neppure nella parte argomentativa.

Il primo motivo risulta pertanto in parte inammissibile, per difetto di autosufficienza, e comunque infondato in punto di diritto, essendo corretta e completa la contraria motivazione contenuta nella sentenza di appello.

7.2. Il secondo motivo considera, come error in iudicando, la mancata applicazione della ed clausola di garanzia contenuta nella L. n. 410 del 2001, art. 3, comma 20.

Il quesito, nella sua formulazione, contiene due richieste ermeneutiche:

a. di accertamento della sequela del rapporto giuridico di locazione – dismissione, per effetto della successione della Fondazione nei diritti e negli obblighi dell’ente pubblico trasformato il ente privato, per effetto di legge e con le dovute procedure (ora tardivamente contestate in memoria);

b. di accertamento di un fatto giuridico di preclusione della risoluzione del rapporto di locazione, avendo il conduttore C. gia’ maturato il diritto di acquisto.

Richieste che tuttavia non contengono, nella illustrazione di tale error in iudicando, la specifica indicazione della lettera raccomandata che si assume prodotta in allegato 26 al fascicolo di parte del giudizio di primo grado (ff 24 del ricorso, ma l’indicazione e’ successiva alla formulazione del quesito).

Il quesito del ricorso e’ ancora una volta incompleto, mancando la puntualizzazione di una delle due situazioni contemplate nel comma 20 della norma in esame e dunque anche la possibilita’ della verifica dell’osservanza dei termini previsti dalla legge per consentire l’acquisto dei beni.

Il motivo di ricorso risulta pertanto privo di autosufficienza e di decisivita’ in ordine al fatto giuridico preclusivo dell’azione proposta dal locatore.

7.3. Inammissibile il terzo quesito – corollario del secondo, sul rilievo che deducendosi un error in iudicando e in procedendo andava formulato un quesito specifico con la esatta indicazione delle norme che si assumevano violate.

P.Q.M.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi in relazione alla eccezionale valenza delle questioni in esame, che interessano una collettivita’ di utenza nazionale ed una rete di leggi non facilmente coordinabili se non con una conformazione costituzionalmente orientata, per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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