Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11945 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 07/07/2016, dep.12/05/2017),  n. 11945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26892-2014 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MUSA

12-A, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PERTICA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO CICCARELLI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.F., in proprio, F.F., quest’ultima

rappresentata e difesa dagli avvocati MUSSANO GIAMPAOLO,

A.F., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA EUCLIDE 47, presso

lo studio dell’avvocato YOURI HALLEMANS, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 354/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

2/07/2014, depositata il 04/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Fabrizio Pertica difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato A.F. difensore di sè stesso e della

controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

A.A. propone ricorso per cassazione contro A.F. e F.F., che resistono con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 7.4.2014, corretta per errore materiale il 4.7.2014, che, in accoglimento dell’appello degli attuali controricorrenti, ha respinto la domanda di usucapione in relazione al terreno in (OMISSIS), confermando la sentenza di primo grado rispetto ad altri due terreni, sul presupposto che non vi fosse la prova di un possesso ad usucapionem sulla scorta delle testimonianze escusse.

Parte ricorrente denunzia violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione sulla valutazione delle prove, riportate.

Le parti hanno presentato memorie.

Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento.

Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n.1 1000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta. La domanda di usucapione è stata correttamente respinta sulla scorta della insindacabile valutazione delle prove nè le odierne censure sono idonee a ribaltare la decisione sol che si pensi che si tenta di sminuire una testimonianza riferita al fondo incolto e cespuglioso, deducendo che non può essere quello oggetto di causa. In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200 di cui 200 per compensi, oltre accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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