Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11945 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 10/06/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 10/06/2016), n.11945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12257/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOCHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 106/2009 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 05/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

B.C., dipendente del Banco Di Napoli, nel maggio 2004 riceveva dal Fondo di Previdenza complementare la somma una tantum di Euro 126.206, sulla quale il datore di lavoro operava la ritenuta di Euro 36.499, pari al 28,92 del capitale, in applicazione dell’aliquota determinata con i criteri di calcolo previsti per la tassazione del trattamento di fine rapporto. In data 21.12.2004 B.C. presentava istanza di rimborso della ritenuta, rigettata dalla Agenzia delle Entrate.

Contro il diniego di rimborso il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova che con sentenza del 7.6.2007 lo accoglieva parzialmente, stabilendo che l’aliquota applicabile era quella del 12,5%, con conseguente diritto del contribuente al rimborso della ritenuta nella misura di Euro 20.723.

Il giudice riteneva che la somma versata al contribuente non era stata liquidata in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e pertanto non era assoggettabile alla tassazione prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 1, lett. a), ma doveva essere applicata l’aliquota del 12,5% prevista per i redditi da capitale di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 45.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Genova che lo rigettava con sentenza del 5.5.2009.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per i seguenti motivi:1) violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17, in quanto la somma capitale una tantum in oggetto è stata pacificamente ricevuta dal contribuente a seguito di rinuncia alla pensione integrativa; 2) difetto di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il contribuente non ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato. E’ pacifico che il contribuente ha ricevuto l’emolumento in oggetto per avere esercitato l’opzione che gli consentiva di percepire una somma capitale una tantum in luogo delle prestazioni periodiche mensile integrative della pensione obbligatoria. La circostanza è dirimente nella qualificazione dell’emolumento quale somma percepita una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente applicabilità del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 1, lett. a).

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con rigetto del ricorso introduttivo. Le spese per i gradi merito sono compensate. Con riguardo al giudizio di legittimità B.C. deve essere condannato al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 5.300 oltre eventuali spese prenotate a debito.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese per i gradi di merito; condanna il contribuente al rimborso delle spese per il giudizio di legittimità liquidate in Euro cinquemilatrecento oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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