Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11944 del 30/05/2011
Cassazione civile sez. III, 30/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 30/05/2011), n.11944
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11801/2010 proposto da:
TURCHESE IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE (già SO.GEST srl)
((OMISSIS)), in persona del liquidatore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 12 8, presso lo studio
dell’avvocato PIRO ANTONINO, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARTORELLI Mario giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.D. legale rappresenante pro tempore della DITTA
OMONIMA INDIVIDUALE ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA RIBOTY 28, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
PAVONI, rappresentato e difeso dall’avvocato ARMELLINI Pier Paolo
giusta mandato speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 234/2009 del TRIBUNALE di MACERATA del 3/2/09,
depositata il 03/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il 17 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- La s.r.l. Immobiliare Turchese in liquidazione propone due motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza n. 234/2009, depositata il 3.3.2009, del Tribunale di Macerata, che ha respinto l’appello da essa proposto contro la sentenza del giudice di pace che – su opposizione dell’ingiunto, C.D., ha revocato il decreto ingiuntivo da essa notificato per ottenere il pagamento di L. 2.022.598, a compenso di servizi di elaborazione dati, prestati al C..
Resiste il C. con controricorso.
2.- Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’omessa formulazione dei quesiti di diritto.
3. – Propongo che a tanto si proceda con decisione in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 500,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011