Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11944 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 10/06/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 10/06/2016), n.11944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 583/2010 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO

CARO 62, presso lo studio dell’avvocato FIORAVANTE CARLETTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO ALLEGRO

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE FINANZE AMMINISTRAZIONE FINANZE; AGENZIA DELLE

ENTRATE,

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 101/2008 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 14/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CARLETTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato MELONCELLI che ha chiesto il

rigetto, in via preliminare chiede l’integrazione del contraddittorio

nei confronti della EQUITALIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate di Milano emetteva nei confronti di G. M. un avviso di accertamento ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis, con il quale determinava in Euro 82.633,10 la plusvalenza derivante da cessione di azienda; veniva inoltre emessa la conseguente cartella di pagamento. Contro l’atto impositivo e la cartella il contribuente il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che con sentenza del 16.1.2007 lo accoglieva parzialmente riducendo ad Euro 15.495 la plusvalenza accertata ed annullando la cartella di pagamento.

Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate di Milano proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che con sentenza del 14.11.2008 lo accoglieva, confermando la integrale legittimità dell’avviso di accertamento impugnato dal contribuente.

Avverso la sentenza di appello G.M. ricorre per cassazione deducendone la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, formulando il seguente motivo: l’atto di appello è stato notificato a precedente difensore, revocato durante il giudizio di primo grado, anzichè al nuovo difensore incaricato con atto di nomina risultante da comparsa di costituzione di nuovo difensore ed elezione di nuovo domicilio, ed il giudice di secondo grado non ha provveduto a verificare la correttezza della instaurazione del contraddittorio.

L’Agenzia delle Entrate dichiara di costituirsi al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancata formulazione del quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (14.11.2008).

Il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 3.700 oltre eventuali spese prenotate a debito.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese a favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro tremilasettecento oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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