Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11943 del 30/05/2011
Cassazione civile sez. III, 30/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 30/05/2011), n.11943
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11304/2010 proposto da:
S.R. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio degli avvocati
PESELLI ANTONIO e ZOPPI GIOVANNI, rappresentata e difesa
dall’avvocato BERTOLINI Franco, giusta procura speciale allegata in
atti;
– ricorrente –
contro
GENERALI ASSICURAZIONI SPA per essa la società GBS GENERALI BUSINESS
SOLUTIONS S.C.p.a., mandataria e rappresentante di FATA ASSICURAZIONI
DANNI Spa, in persona dei suoi procuratori speciali, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio
dell’avvocato VINCENTI MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato
MANFREDI Silvio, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
L.I. ((OMISSIS)), P.F.
((OMISSIS));
– intimati –
avverso la sentenza n. 259/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 24/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato Marco Vincenti, (delega avvocato Silvio Manfredi),
difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che
aderisce alla relazione.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il 20 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- S.R. propone un motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova n. 259/2009, depositata il 24 febbraio 2009, che ha confermato l’importo già liquidato dal Tribunale di Massa in risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a seguito di un incidente stradale, ascritto a colpa esclusiva di L.I., assicurata con la s.p.a. Fata Assicurazioni.
Resiste con controricorso la compagnia assicuratrice, tramite la sua mandataria GBS Generali Business Solutions s.p.a. Gli altri intimati non hanno depositato difese.
2.- L’unico motivo di ricorso è inammissibile, sia ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’inidonea formulazione del quesito di diritto; sia ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, per l’omessa indicazione dei documenti sui quali il ricorso si fonda, che la ricorrente assume idonei a sorreggere le sue censure; sia per l’estrema genericità delle censure medesime.
La ricorrente lamenta l’omessa liquidazione del danno patrimoniale derivante dalla cessazione dell’attività di parrucchiera, a causa delle lesioni personali riportate, ma il Tribunale ha liquidato una somma a tale titolo, che la Corte di appello ha ritenuto adeguata ed ha confermato.
Non si comprende quale sia l’oggetto specifico delle censure di omessa liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, contenute nel ricorso, che non risultano adeguatamente illustrate.
5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge, in favore dell’intimata costituita.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011