Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11943 del 12/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 07/07/2016, dep.12/05/2017),  n. 11943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22504-2014 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

7, presso lo studio dell’avvocato MARIO PERONE, rappresentato e

difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50/A, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FABIO MARIA FERRARI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 6856/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI del

05/05/2014, depositata l’08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Avv. G.P. propone ricorso per cassazione contro il Comune di Napoli ed Equitalia sud spa, il primo dei quali resiste con controricorso, avverso la sentenza del tribunale di Napoli del 5.5.2014 che ha rigettato il suo appello a sentenza del GP, con condanna alle spese in favore del Comune sul presupposto che i motivi di appello, riferiti alla nullità della notifica dei verbali per la notifica al portiere senza successiva raccomandata ed alla falsità delle dichiarazioni del pubblico ufficiale in ordine alle operazioni indicate nella stampigliatura, relativamente alle quali, era stata proposta querela di falso, fossero infondati in quanto non era stata proposta nè una opposizione ex art. 615 nè una opposizione ex art. 617 ma solo quella in funzione recuperatoria ex lege n. 689 del 1981 limitandosi a dedurre la nullità della notifica.

Parte ricorrente denunzia: 1) nullità della sentenza e del procedimento ex art. 112 c.p.c. per essere stata trascurata una espressa eccezione di parte sulla necessità di inoltro della raccomandata; 2) omesso esame di fatto decisivo sempre sulla necessità di inoltro della raccomandata; 3) violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22in ordine all’affermazione che, non avendo contestato il verbale ma solo la notifica, non poteva impugnare la cartella; 4) nullità della sentenza ex artt. 221 e 222 c.p.c. sulla inammissibilità della querela di falso.

La terza censura merita accoglimento.

Avverso la cartella sono esperibili i rimedi di cui all’art. 617 c.p.c. nei termini perentori di legge ma anche l’opposizione ex lege n. 689 del 1981 e quella ex art. 615 c.p.c. (Cass. 20.4.2006 n. 9180, Cass. 8.2.2006 n. 2819 Cass. 18.7.2005 n. 15149, etc.). Nella specie, l’opposizione alla cartella, stando alla sentenza, è stata proposta per la violazione della L. n. 689 del 1981 per la mancata notifica del verbale, quindi, in funzione recuperatoria della pregressa tutela senza però indicare argomenti diversi dalla mancata notifica.

Il ricorrente riferisce di una tutela recuperatoria limitata alla contestazione della legittimità della cartella nell’impossibilità di contestare l’atto presupposto (il verbale di accertamento) per il semplice motivo che non gli era stato portato a conoscenza nelle forme di legge.

Tale circostanza integra l’ipotesi della opposizione alla esecuzione posto che si contesta il diritto di procedere in mancanza di una valida notifica del titolo presupposto in perfetta sintonia con il caso in cui l’opposizione al precetto viene svolta contestando la valida notifica della sentenza.

Sul punto vi è un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. 6.10.2014 n. 20983, S.U. n. 489/2000 etc).

Donde la cassazione della sentenza ed il rinvio con assorbimento degli altri motivi.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso. dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Napoli, altro Giudice, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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