Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11942 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. III, 30/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 30/05/2011), n.11942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10234/2010 proposto da:

P.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ERCOLINI Fabio giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C., EUROPCAR ITALIA SPA A SOCIO UNICO, ALLIANZ SPA

DIV LLOYD ADRIATICO, ALLIANZ SPA DIV ALLIANZ SUBALPINA, M.

R., P.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 193/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

9/12/08, depositata il 17/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 14 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380his cod. proc. civ.:

“1.- P.A. propone un motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza n. 193, depositata il 17 febbraio 2009, della Corte di appello di Firenze, che ha attribuito la responsabilità di un sinistro stradale, nel quale ha perso la vita P.M., per il 90% a quest’ultimo e per il 10% al conducente dell’altro veicolo coinvolto nello scontro, M.D., deceduto anch’esso.

Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., comma 3, sul rilievo che la Corte di appello si è attenuta alle conclusioni formulate dal CTU in ordine alla dinamica del sinistro, risalenti al 1998, senza tenere conto del fatto che, utilizzando nuove metodologie di calcolo tramite nuovi software, si sarebbero potuti raggiungere risultati più sicuri in ordine alle modalità del sinistro, alla velocità degli automezzi ed alla cinematica dello scontro.

3.- Il motivo è inammissibile sotto molteplici profili.

In primo luogo ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., a causa dell’inidoneità del quesito di diritto, che non investe le ragioni su cui si fonda la sentenza impugnata, ma questione su cui questa non si è pronunciata: cioè se dovesse essere ammessa una nuova CTU, da eseguirsi tramite asserite “nuove metodologie dì calcolo”.

In secondo luogo perchè non risulta se, quando e come il ricorrente abbia sottoposto alla Corte di appello la sua istanza di ammissione di nuove indagini, sicchè non può addebitare alla sentenza impugnata l’omesso accoglimento dell’istanza medesima.

In terzo luogo perchè il ricorso è inammissibilmente generico, in quanto parla di nuove metodologie di calcolo, senza specificare quali esse siano, da dove ne risultino la natura e le caratteristiche, quando e come ne sia stata segnalata al giudice l’esistenza.

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. – Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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