Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11942 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 17/05/2010), n.11942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato BOLOGNESI

RICCARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ALESSIO ANTONIO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE E.N.P.A.F. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ASSISTENZA

FARMACISTI – FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO (OMISSIS) in persona

del Presidente, D.r. C.E., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato DEL BUFALO

MARIA LUISA, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 362/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE QUARTA CIVILE, omessa il 29/1/2008, depositata il 27/02/2008,

R.C.N. 2478/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato ANTONIO D’ALESSIO;

udito l’Avvocato MARIA LUISA DEL BUFALO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Fondazione Enpaf nella veste di proprietario locatore, con intimazione di sfratto per finita locazione, notificata il 23 gennaio 2004, intimava al conduttore N.G. sfratto per la data del 30 settembre 2003, con contestuale citazione per la convalida, dinanzi al Tribunale di Roma, relativamente all’appartamento sito in (OMISSIS). La disdetta era stata inviata per RR del 20 novembre 2002.

2. L’intimato N. si opponeva allo sfratto deducendo di aver diritto a conseguire la proprieta’ dell’appartamento e deduceva la pendenza di una lite dinanzi al TAR del Lazio. La fase sommaria si concludeva con il diniego dell’ordinanza di rilascio ed il giudizio proseguiva ai sensi dell’art. 667 c.p.c..

3. Il Tribunale di Roma con sentenza del 5 dicembre 2005 accoglieva la domanda dell’ente intimante e dichiarava cessato il rapporto alla data del 30 settembre 2005, ordinando il rilascio e fissando il termine per la esecuzione.

4. La decisione era appellata dal N. che ne chiedeva la riforma; resisteva la Fondazione e chiedeva la conferma della decisione.

5. La Corte di appello di Roma con la sentenza n 362 del 27 febbraio 2008 cosi’ decideva: rigetta l’appello e condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

6. Contro la decisione ricorre N. (con ricorso not. il 27 giugno 2008) deducendo tre motivi di censura; resiste la controparte con controricorso.

7. Entrambe le parti hanno prodotto memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti, che per chiarezza espositiva vengono cosi’ riassunti.

Nel PRIMO MOTIVO si deduce error in iudicando “per violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 27 del D.Lgs. n. 104 del 1996, art. 2 e art. 6, commi 5 e 6, della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 109 e dell’art. 11 disp. gen.”.

La tesi (argomentata da ff 3 a 13 del ricorso) espressa nel quesito (ff 13 e 14) e’ che la interpretazione sistematica delle norme richiamate, pone in evidenza che la normativa ha creato un rapporto giuridico tra il locatore ed il conduttore, non qualificabile in termini di prelazione o di opzione, ma in relazione alle posizioni di diritto soggettivo riferibile al conduttore,diretto all’acquisto dello immobile, e di obbligo giuridico a carico del locatore Fondazione Enpaf diretto alla alienazione dell’immobile; pertanto il locatore non poteva chiedere la risoluzione del contratto per scadenza del termine prorogato ex lege sino alla conclusione della vendita.

NEL SECONDO MOTIVO si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs 30 giugno 1994, n. 509, art. 1 e della L. 23 settembre 2001, n. 410, art. 3, comma 20 sul rilievo che erroneamente la Corte di appello non le ha applicate all’ente ormai privatizzato, sostenendosi invece che (quesito a ff.22) l’Enpaf Fondazione e’ subentrato in tutti i rapporti facenti capo all’ente pubblico trasformato e tra questi nell’obbligo di dismissione della proprieta’ immobiliare in favore del conduttore.

NEL TERZO MOTIVO: SI DENUNCIA la erronea statuizione di cessazione del rapporto di locazione, ma senza formulazione del quesito.

Nulla aggiungono le memorie illustrative del ricorso e del controricorso. La memoria del ricorrente poi introduce, inammissibilmente, un motivo nuovo diretto alla invalidazione del provvedimento di privatizzazione.

9. In senso contrario si osserva:

9.1. quanto al primo motivo ed al relativo quesito (ff 14 del ricorso) in cui si deduce l’error in iudicando con riferimento al regime applicabile allorche’ l’Enpaf era ente di diritto pubblico, non risulta precisata la fattispecie e il rapporto giuridico in essere tra conduttore e ente locatore, non essendo stata riprodotta ed illustrata la raccomandata spedita dal locatore, costituente opzione legale.

Trattandosi di error in iudicando resta precluso alla Corte l’accesso agli atti della parte ricorrente,se depositati, ed il contenuto del documento riprodotto non emerge dal contesto narrativo, neppure nei termini temporali che, si presume attengono al tempo in cui il rapporto intercorreva tra l’ente pubblico ed il suo conduttore. Resta allora ferma la statuizione della Corte che, accertato che lo immobile non era stato inserito in alcun programma di dismissione, prende atto della mancanza di una proposta di vendita vincolante.

Il motivo e’ dunque inammissibile in relazione ad un quesito incompleto ed oscuro.

9.2. Quanto al secondo motivo,che presuppone l’applicazione della L. n. 410 del 2001, art. 3, comma 20, parimenti il quesito appare incompleto per la mancata precisazione della fattispecie di riferimento, che detta norma prevede, consentendo a tutti i conduttori (anche dell’Enpaf) di avvalersi della clausola di sanatoria entro i termini previsti dalla norma stessa (26 settembre 2001 e 31 ottobre 2001). In difetto di allegazione e produzione e illustrazione della necessaria offerta di opzione o della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il motivo stesso e’ privo di autosufficienza e specificita’ e pertanto non merita accoglimento.

9.3. Inammissibile appare il terzo motivo, mancando la formulazione del quesito.

Per le ragioni dette il ricorso deve essere rigettato, ma sussistono giusti motivi di compensazione in relazione alla eccezionale rilevanza delle questioni trattate, avendosi riguarda della successione di leggi di difficile lettura e con rilevanti questioni interpretative tanto da indurre il legislatore ad una tardiva novella interpretativa che ha determinato questioni di costituzionalita’ superate solo con una lettura costituzionalmente orientata (cfr. Cass SS UU 2006 n. 20322, punto 9 seconda parte della motivazione).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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