Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11941 del 30/05/2011
Cassazione civile sez. III, 30/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 30/05/2011), n.11941
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10137/2010 proposto da:
C.A. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA SAVOIA 33, presso lo studio dell’avvocato SCIFONI Anna,
che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
T.D.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 71/2009 del TRIBUNALE di VELLETRI, SEZIONE
DISTACCATA DI ALBANO LAZIALE depositata il 23/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il 17 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- C.A. propone due motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza n. 71/2009, depositata il 23.2.2009, del Tribunale di Velletri, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da C.A. contro la sentenza del GdP di Albano, che lo ha condannato a pagare Euro 202,04 a T.D., quale corrispettivo della molitura di olive.
L’intimata non ha depositato difese.
2.- Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’omessa formulazione dei quesiti di diritto, sulle censure di violazione di legge, e di un momento di sintesi delle censure di vizi di motivazione, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si ritiene viziata e inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4646/2008; n. 4719/2008, fra le altre).
3. – Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.- Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011