Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11941 del 17/05/2010
Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 17/05/2010), n.11941
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato BOLOGNESI
RICCARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ALESSIO ANTONIO
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FONDAZIONE E.N.P.A.F. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
FARMACISTI – FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO (OMISSIS) in persona
del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. C.
E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2,
presso lo studio dell’avvocato LEOPARDI PAOLO, che la rappresenta e
difende giusta delega a margine de controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3151/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 13/7/2007, depositata il 20/11/2007,
R.G.N. 10616/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/02/2010 dal Consigliere Dott. PETTI Giovanni Battista;
udito l’Avvocato ANTONIO D’ALESSIO;
udito l’Avvocato PAOLO LEOPARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’Enpaf Fondazione, nella veste di proprietario locatore, con atto notificato il 15 luglio 2002, intimava al conduttore S. G. lo sfratto per la finita locazione alla data del 31 dicembre 2001, sulla base di tempestiva disdetta e lo citava dinanzi al Tribunale di Roma per la convalida. Il conduttore si opponeva alla convalida, deducendo di avere esercitato la PRELAZIONE di acquisto e chiedeva la sospensione del procedimento avendo proposto separata domanda per ottenere il trasferimento del bene. Esaurita la fase sommaria con rinuncia dell’intimante alla ordinanza di rilascio, era disposto il mutamento del rito ed il processo proseguiva per la decisione del merito.
2. Il tribunale di Roma con sentenza del 23 settembre 2004 accoglieva la domanda del locatore e dichiarava cessato il rapporto dal 31 dicembre 2001, ordinava il rilascio e fissava termine per la esecuzione, compensando le spese.
3. La decisione era appellata dal conduttore che ne chiedeva la riforma; resisteva la Fondazione e chiedeva il rigetto del gravame.
4. La Corte di appello con la sentenza n 3151 del 20 novembre 2007 cosi’ decideva: rigetta l’appello e compensa le spese del grado.
5. Contro la decisione ricorre il conduttore deducendo quattro motivi di ricorso, resiste la controparte con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti, che per chiarezza espositiva vengono in sintetica esposizione.
NEL PRIMO MOTIVO si deduce error in iudicando “per violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 27, del D.Lgs. n. 104 del 1996, art. 2 e art. 6, commi 5 e 6, della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 109 e dell’art. 11 disp. gen.” (ff 4 a 14 del ricorso).
La tesi, illustrata nel quesito (ff 14 del ricorso) e che dall’esame sistematico delle norme richiamate si desume che la legge ha posto in essere in favore del conduttore una posizione di diritto soggettivo alla acquisizione in proprieta’ dello immobile e l’ente in una posizione di adempimento,senza che la posizione del conduttore possa essere qualificata in termini di prelazione odi opzione.
NEL SECONDO MOTIVO si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs 30 giugno 1994, n. 509, art. 1 e della L. 23 settembre 2001, n. 410, art. 3, comma 20 che la Corte di appello ha ritenuto inapplicabili ratione temporis, mentre si sostiene che (ff 21, quesito) tali leggi non hanno inciso sui diritti soggettivi acquisiti dal conduttore, limitandosi a disciplinare le modalita’ di acquisto.
NEL TERZO MOTIVO si deduce la violazione e falsa applicazione della L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 38, sul rilievo che tale norma innovativa e non retroattiva e non si applica alla fattispecie in esame.
Una diversa interpretazione determina una rilevante questione di costituzionalita’ (ff. 27 a 35 del ricorso).
NEL QUARTO MOTIVO si deduce l’erronea dichiarazione di cessazione del contratto di locazione ma senza formulazione del quesito.
7. IN SENSO CONTRARIO si osserva, quanto al primo ed al secondo motivo, che denunciano un error in iudicando, che i motivi di censura ed i relativi quesiti (ff. 14 e 21 del ricorso) risultano privi di autosufficienza e di specificita’ in ordine alla fattispecie in esame (esercizio del diritto di opzione prelazione) non avendo riprodotto il testo della lettere 21 marzo 1999 e della successiva lettera del 25 ottobre 2001, dal cui contenuto questa Corte potrebbe desumere il fondamento della opposizione alla convalida per l’asserito diritto alla dismissione dello immobile Enpaf. Il denunciato error in iudicando preclude alla Corte l’accesso diretto agli atti del fascicolo di parte, ed il testo dei documenti non risulta in alcun modo dagli argomenti posti a sostegno dei motivi. Resta pertanto fermo l’accertamento compiuto dalla Corte di appello (ff 5 della motivazione) secondo cui “in assenza di qualsiasi proposta od offerta di vendita e di ogni atto prodromico di un procedimento di alienazione del bene di cui si discute, la manifestazione della volonta’ del conduttore di acquistare, non corrispondendo alla volonta’ dell’altra parte, non produce nessun effetto, neanche quello obbligatorio, subordinamente proposto dal conduttore appellante”.
Tale ratio decidendi, in mancanza di idonea documentazione e contestazione, costituisce re giudicata interna alle parti in lite.
Resta assorbito il terzo motivo, per le inammissibilita’ rilevate.
Inammissibile anche il quarto motivo per la mancata formulazione del quesito.
Sussistono giusti motivi in relazione alla eccezionale rilevanza delle questioni esaminate in relazione ad un contesto legislativo complesso e di difficile lettura, tanto da determinare una novellazione interpretativa, per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
PQM
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti in lite.
Così deciso in Roma, il 2 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010