Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11940 del 30/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/05/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 30/05/2011), n.11940
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
C.M., residente a (OMISSIS), rappresentata e difesa,
giusta delega in calce al controricorso, dall’Avv. TROPIANO Giorgio,
elettivamente domiciliata nel relativo studio in Roma, Via Carlo
Mirabello, 6;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 25/12/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di Torino – Sezione n. 12, in data 21/04/2008, depositata
il 13 maggio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
04 maggio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito, per la controricorrente, l’Avv. Giorgio Tropiano;
Presente il P.M., Dr. FUCCI Costantino, che si è riportato alla
relazione in atti.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n. 15878/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 25/12/2008 pronunziata dalla C.T.R. di Torino, Sezione n. 12, il 21.04.2008 e DEPOSITATA il 13 maggio 2008.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, confermando l’operato dei Giudici di primo grado, che avevano riconoscendo il diritto al rimborso.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio rifiuto, serbato dall’Agenzia Entrate, sulla domanda di rimborso IRAP relativa agli anni dal 1999 al 2003, censura l’impugnata sentenza per violazione del D.Lgs. n. 446 del 2007, artt. 2 e 3 e collegato vizio di omessa motivazione su fatto decisivo e controverso, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 ed 8 e collegato vizio di omessa motivazione su fatto decisivo e controverso, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 ed 8 sotto altro profilo.
3 – L’intimata, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
4 – Alle doglianze formulate con i mezzi, deve rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).
4 bis – La decisione impugnata non appare in linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, senza alcuna concreta verifica e valutazione degli elementi indice indicati dalle richiamate pronunce, avendo affermato l’insussistenza dei presupposti impositivi in tutti i casi in cui l’attività non possa essere espletata in assenza dell’apporto determinante del professionista, senza verificare in concreto la sussistenza degli elementi indice, idonei ad escludere l’autonoma organizzazione.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e la memoria 18.04.2011, nonchè gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere l’impugnazione, per manifesta fondatezza e, per l’effetto, cassare l’impugnata decisione;
Considerato che la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR del Piemonte, la quale procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Piemonte.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011