Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11940 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 17/05/2010), n.11940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COLA DT RIENZO 28 presso io studio dell’avvocato RICCARDO

BOLOGNESI, rappresentata e difesa dall’avvocato D’ALESSIO ANTONIO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE, E.N.P.A.F. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

FARMACISTI (OMISSIS) in persona dei Presidente Dr. C.

E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZJO 58, presso

lo studio dell’avvocato DEL BUFALO MARIA LUISA, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4133/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 12/10/2007, depositata il 11/12/2007,

R.G.N. 6019/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato ANTONIO D’ALESSIO;

udito l’Avvocato MARIA LUISA DEL BUFALO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Fondazione Enpaf nella veste di locatore, con atto di citazione notificato in data 5 aprile 2004 intimava alla conduttrice G. L. sfratto per finita locazione alla data del 31 dicembre 2003, con contestuale citazione per la convalida, in relazione al contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti ed avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS).

L’intimata si opponeva alla convalida sostenendo di aver diritto al trasferimento in proprieta’ dell’immobile locato dovendosi applicare le leggi sulla dismissione del patrimonio immobiliare di enti pubblici.

Era emessa ordinanza di rilascio ed avveniva il mutamento del rito per la decisione del merito.

2. Il tribunale di Roma, con sentenza del 26 maggio 2005 accoglieva la domanda del locatore, dichiarava la cessazione del rapporto alla data del 31 dicembre 2002, ordinava il rilascio fissando termine per la esecuzione, e compensava le spese tra le parti.

3. La decisione era appellata dal conduttore che ne chiedeva la riforma; resisteva l’ente e chiedeva il rigetto del gravame.

4. La Corte di appello di Roma con sentenza n. 4133 del 11 dicembre 2007, cosi’ decideva: rigetta l’appello e compensa le spese del grado tra le parti.

5. Contro la decisione ricorre la G. con tre motivi di gravame;

resiste la Fondazione con controricorso. MEMORIE per l’ente controricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, notificato il 21 aprile 2008, non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti, che per chiarezza espositiva vengono in sintetica descrizione, pur non contenendo la formulazione dei quesiti ai sensi del vigente art. 366 bis c.p.c..

NEL PRIMO MOTIVO si deduce violazione e falsa applicazione della L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 38 che la Corte di appello ritiene norma interpretativa, con effetto dirimente, applicabile retroattivamente alla fattispecie in esame e cita a sostegno la filonomachia delle SU civile n. 20322 del 2006; in via di correlazione aggiunge questione di costituzionalita’ per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 101 Cost. (ff 10 a 16 del ricorso).

NEL SECONDO MOTIVO si deduce la sussistenza dell’obbligo della fondazione ad alienare l’immobile locato alla conduttrice e l’omessa pronuncia della Corte che avrebbe dovuto esaminare il merito in reazione alla normativa pubblicistica (ff 17 a 30 del ricorso, ma senza formulazione dei quesiti).

NEL TERZO MOTIVO SI DEDUCE COME ERRONEA LA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. In senso contrario si osserva che i tre suddetti motivi, deducendo errores in iudicando, dovevano essere conclusi con la relativa formulazione dei quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. essendo la sentenza di appello pubblicata in data 11 dicembre 2007.

La sanzione e’ la inammissibilita’ del ricorso. Sussistono giusti motivi in relazione alla peculiarita’ del caso per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti in lite.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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