Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11940 del 10/06/2016
Cassazione civile sez. trib., 10/06/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 10/06/2016), n.11940
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12095/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
R.M., elettivamente domiciliato in ROMA V. BALDO
DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato SIMONA RINALDI
CALLICANI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO
MOBILIO, giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 308/2007 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
SALERNO, depositata il 01/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/03/2016 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GIANCARLO CASELLI, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso e deposita avviso di ricevimento
n. (OMISSIS);
udito per il controricorrente l’Avvocato GIANFRANCO MOBILIO, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo,
l’accoglimento del 2^ motivo di ricorso.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di R.M. (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza n. 308 pronunciata il 29.09.2007 con la quale la CTR della Campania –
sezione distaccata di Salerno, in controversia concernente il silenzio rifiuto su istanza di rimborso delle ritenute Irpef operate sul decimo della pensione privilegiata D.P.R. n. 1092 del 1973, ex art. 67, comma 4, accogliendo l’appello del contribuente, ha dichiarato dovuto il rimborso richiesto a decorrere dal 2 luglio 1998.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente si evidenzia che il ricorso è stato notificato tempestivamente al contribuente, il quale ne ha dato atto nel controricorso, dove si è compiutamente difeso nel merito senza nulla eccepire in ordine al fatto che invece la notifica dell’impugnazione al difensore costituito in appello (prevista dall’art. 330 c.p.c., comma 1, applicabile al processo tributario giusta s.u. n. 29290 del 2008) era intervenuta dopo che il procedimento notificatorio, a seguito di una prima notificazione negativa, era stato ripreso entro un tempo che potrebbe – salvo particolari impedimenti non risultanti evidenziati – considerarsi ragionevole. Tuttavia la costituzione tempestiva della parte che in controricorso ha articolato compiutamente le proprie difese anche nel merito ha certamente sanato ogni possibile nullità della notifica del ricorso siccome effettuata alla parte personalmente e non al difensore in appello (se anche in ipotesi, non all’esito di un procedimento notificatorio ripreso oltre un tempo non qualificabile come ragionevole).
Col primo motivo, deducendo falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1993, artt. 37 e 38, l’Agenzia ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello non abbiano considerato che il termine decadenziale di 48 mesi era applicabile nella specie per effetto della L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 5, in vigore dal 1.1.2001.
Col secondo motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano ritenuto che la quota del decimo delle pensioni privilegiate fosse da considerarsi esente da imposizione fiscale diretta.
La giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene) è univoca nell’affermare che l’intero ammontare delle pensioni privilegiate ordinarie, ivi compresa la quota di aumento, pari al decimo delle medesime del D.P.R. n. 1092 del 1973, ex art. 67, soggiace ad imposizione fiscale diretta, in quanto esse non sono comprese tra i redditi indicati dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34 e non possono essere assimilate, tenuto conto della natura eccezionale dei casi di esenzione, alle pensioni di guerra o, a seguito della sentenza n. 387 del 1989 della Corte costituzionale, alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva. Nè in senso contrario ha rilievo l’eventuale componente risarcitoria dei suddetti trattamenti, che non incide sulla loro natura di retribuzione differita di prestazioni lavorative (v. tra le molte cass. nn. 25293 del 2014; 11578 del 2006; 17896 del 2002).
Tanto comporta la fondatezza del secondo motivo di ricorso con conseguente assorbimento del primo.
Il secondo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto ed il primo assorbito.
Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo.
Poichè al momento della proposizione del ricorso introduttivo non poteva considerarsi univoca la giurisprudenza di merito in ordine alla questione in esame, si ritiene di compensare le spese dei gradi di merito e condannare il soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna il soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.700,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016