Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1194 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. I, 21/01/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 21/01/2020), n.1194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22244/2014 proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Boezio n. 6, presso lo studio dell’avvocato Luconi Massimo,

rappresentata e difesa dall’avvocato Fiore Francesco, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore

S.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via dell’Imbrecciato n. 95,

presso lo studio dell’avvocato Cicconetti Gianluca, rappresentato e

difeso dall’avvocato Sangiovanni Giuseppe, giusta procura a margine

del controricorso;

– ontroricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NOLA, del 16/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/11/2019 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (d’ora innanzi brevemente banca) proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS). s.r.l., in relazione – per quanto ancora unicamente interessa a un credito di oltre un milione EUR derivante da un contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca, ritenuto dal giudice delegato revocabile ai sensi della L. Fall., art. 66 e art. 2901 c.c., poichè interamente finalizzato a estinguere un debito anteriore nei confronti della stessa banca;

nella resistenza della curatela l’adito tribunale di Nola, accertato che il mutuo era stato in effetti stipulato col fine di destinare le somme a ripristino della liquidità ed era stato impiegato quasi interamente per estinguere pregressi finanziamenti in essere tra le parti, reputava che il contratto (di mutuo fondiario) fosse nullo per frode alla legge e lo riqualificava come mutuo ipotecario ordinario; dopodichè revocava l’ipoteca e ammetteva la banca al passivo del fallimento in via chirografaria, quanto al credito corrispondente alla somma in effetti erogata;

contro il decreto del tribunale di Nola la banca ha proposto ricorso per cassazione in due motivi;

il Fallimento ha replicato con controricorso e successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo mezzo la banca deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, l’insufficiente motivazione del provvedimento sul punto decisivo della controversia costituito dall’affermazione di nullità del mutuo fondiario perchè stipulato in frode alla legge;

col secondo mezzo denunzia invece la violazione della L. Fall., art. 66 e art. 2901 c.c., e nuovamente il vizio di insufficiente motivazione del decreto, nella parte in cui il tribunale ha ritenuto revocabile l’ipoteca iscritta in forza del mutuo;

il ricorso è inammissibile;

la prima doglianza è affidata ad astratte considerazioni sulle possibilità offerte al debitore per adempiere le proprie obbligazioni e sui connessi diritti del creditore di far espropriare i beni del debitore inadempiente; ciò non appartiene, tuttavia, al tema affrontato dal tribunale, la cui statuizione è tesa a sostenere che il rimedio avverso il credito fondiario, stipulato per azzerare una preesistente esposizione debitoria, sia da individuare nella nullità di cui all’art. 1344 c.c.; per quanto tale affermazione non sia coerente con l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, vi è che nella parte in iure essa non è puntualmente censurata, e il motivo non appare calibrato sulla ratio decidendi;

la sequela di rilievi svolti dalla banca in punto di motivazione (asseritamente insufficiente) non tiene conto che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non è più così declinabile – nel senso cioè della mera insufficienza della motivazione – per i provvedimenti, come quello in esame, pubblicati dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012 (v. Cass. Sez. U n. 8053-14); nè tiene conto della circostanza che il vizio di motivazione non può attenere ad altro che all’accertamento dei fatti, non mai alla soluzione di una quaestio iuris;

il secondo motivo è pure esso inammissibile, poichè incentrato sull’affermazione di inesistenza della prova della scientia (o del consilium) fraudis della banca;

in questa prospettiva la censura si risolve in un tentativo di revisione del giudizio di fatto, dal tribunale correttamente motivato in senso opposto, con adeguati riferimenti ai documenti (tra i quali i bilanci della società, poi fallita all’esito della revoca di una procedura di concordato preventivo) all’uopo considerati;

le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro, per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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