Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1194 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 1194 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: CENICCOLA ALDO

sul ricorso n. 18209\2014 proposto da
BLANCO Jaime Lorenzo (CF LRNJMA64E25Z1313), in proprio e quale socio
e amministratore e legale rapp.te della Carblanco s.r.I., socio unico della
società fallita Pure Nature Ski s.r.I., nonché quale socio e legale rapp.te
della fallita Pure Nature Ski s.r.I., rapp.to e difeso per procura a margine
del ricorso dall’avv. Angelo Riccio, presso il quale elettivamente
domiciliano in Roma alla v. Nemorense n. 15
– ricorrente contro
FALLIMENTO PURE NATURE SKI s.r.l. (CF 02577340215) in persona del
curatore, rapp.to e difeso per procura a margine del controricorso
dall’avv. Alessandro Smolei di Bolzano, elettivamente domiciliati in Roma
alla Circonvallazione Clodia n. 29 presso lo studio dell’avv. Barbara Piccini

Cse
cS5Z6..)
.

– controricorrente
e

Data pubblicazione: 18/01/2018

B.N.L. s.p.a., LISKI s.r.l. e GUIDI Andrea, quali membri del comitato dei
creditori del fallimento Pure Nature Ski s.r.I., e ASSOCIAZIONE
TURISTICA LACES-MARTELLO con Coldrano, Morter e Tarres, in persona
del legale rapp.te p.t., quale aggiudicataria della vendita effettuata dal
fallimento
– intimati –

letta la requisitoria scritta depositata dal P.G. in data 26.7.2017 che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
15 settembre 2017 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

Rilevato che:
con decreto del 16.6.2014 il Tribunale di Bolzano respingeva il reclamo
proposto da Blanco Jaime Lorenzo, in proprio e quale socio e legale
rapp.te della Carblanco s.r.I., a sua volta socio unico della fallita Pure
Nature Ski s.r.I., avverso il decreto con il quale il giudice delegato aveva
respinto l’istanza diretta ad impedire il perfezionamento della vendita ai
sensi dell’art. 108 legge fall. per incongruità del prezzo e quella di
sospendere le operazioni di vendita ai sensi dell’art. 108 legge fall.;
osservava innanzitutto il Tribunale, per quanto ancora di interesse, che il
provvedimento adottato dal giudice delegato doveva considerarsi
pienamente valido pur se adottato senza instaurare alcun contraddittorio
con le parti interessate, atteso che da un lato l’art. 737 cod. proc. civ.
consente di provvedere “omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio” e dall’altro che la convocazione del curatore e del
comitato dei creditori è resa necessaria dalla norma solo nell’ipotesi in cui
il g.d. fosse orientato ad accogliere l’istanza di sospensione, dovendosi
per altro anche in tal caso osservare che i reclamanti nessun interesse
apprezzabile avrebbero ad eccepire la violazione di diritti altrui;
d’altro canto rilevava come il parere del comitato dei creditori, oltre a non
avere efficacia vincolante, era stato acquisito nella fase di reclamo,

avverso il decreto del Tribunale di Bolzano depositato in data 16.6.2014;

benchè il parere negativo fosse stato comunicato mediante Pec (atteso
che nessuna norma impone un intervento personale del creditore);
nel merito evidenziava, poi, che, prevedendo esaustivamente l’art. 108
legge fall. due distinte fattispecie, nessuno spazio applicativo poteva
trovare l’art. 586 cod. proc. civ. e che nemmeno era ravvisabile, nel caso
concreto, il raggiungimento di un prezzo notevolmente inferiore a quello

evidentemente il mercato a non offrire altri interessati per l’acquisto agli
originari prezzi di vendita;
avverso tale decreto Blanco lame Lorenzo, in proprio e quale socio e
legale rapp.te della Carblanco s.r.I., a sua volta socio unico della fallita
Pure Nature Ski s.r.I., propone ricorso per cassazione affidato a quattro
motivi; la curatela fallimentare resiste mediante controricorso; il PG ha
depositato la requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso;
le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:
con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 31, comma
3, legge fall. in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., nonché la
violazione degli artt. 101, 112, 115, 490 570 cod. proc. civ., 6 Cedu e 26,
comma 10, 107 e 108 legge fall, in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc
civ., avendo da un lato il tribunale fatto discutere il curatore fallimentare
in palese violazione dell’art. 31, comma 3, legge fall., consentendogli
altresì di produrre documenti e memorie inammissibili che hanno
comunque influenzato il giudizio del tribunale, e provvedendo altresì a
rimettere d’ufficio in termini l’Associazione Turistica Laces che era rimasta
contumace e non avrebbe potuto costituirsi tardivamente per eccepire e
rilevare fatti non rilevabili d’ufficio;
il motivo è infondato: in primo luogo, infatti, la circostanza che il curatore
sia comparso per la discussione innanzi al Tribunale in alcun modo appare
violativa dell’art. 31 comma 3 legge fall. che prende in considerazione un
divieto del tutto estraneo alla vicenda in oggetto (la preclusione, cioè, per

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giusto atteso che, a seguito di ben quattro aste andate deserte, era stato

il curatore di assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il
fallimento);
inoltre il ricorrente in alcun modo ha provveduto a specificare né quali
documenti, a suo dire inammissibili, avrebbero influenzato il giudizio del
Tribunale né quali eccezioni in senso stretto l’Associazione Turistica Laces
avrebbe in quella sede svolto;

108 legge fall., 100, 101, 354 e 737 cod proc. civ. nonché degli artt. 6 e
1 del primo protocollo addizionale Cedu (il tutto in relazione all’art. 360
n. 4 cod. proc. civ.), apparendo scorretta la decisione del Tribunale di
reputare solo facoltativo il parere del comitato dei creditori ed essendo
anzi la convocazione (anche dell’attuale ricorrente) necessaria pure nei
casi di rigetto dell’istanza di sospensione;
il motivo è infondato;
quanto alla mancata convocazione dei ricorrenti, si può pienamente
condividere quanto osservato dal P.G. che nella requisitoria scritta ha
giustamente osservato che è conforme al prevalente orientamento di
legittimità (Cass. 12122/2003; Cass. 24532/2009), maturato in ambito
di esecuzione individuale ma che è ragionevole estendere anche in sede
di esecuzione concorsuale, il principio secondo cui la tutela del
contraddittorio non corrisponde ad un modello astratto ma può essere
dedotta dagli interessati, che assumano la violazione del loro diritto di
difesa, a condizione che questi ultimi deducano, nel contempo, quali
facoltà processuali sono state loro definitivamente precluse dalla
violazione della regola procedimentale. Orbene, poiché, nel caso in
esame, non solo è condivisibile la tesi secondo cui il provvedimento del
giudice delegato potesse essere assunto ‘inaudita altera parte’, ma non è
neppure allegato dagli odierni ricorrenti alcuno specifico e concreto
pregiudizio, la censura non può essere accolta;
né può dirsi che la mancata convocazione del comitato dei creditori (che
per altro ha espresso parere negativo alla sospensione, sia pure in sede
di reclamo) abbia inficiato la legittimità del provvedimento, venendo in

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con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt.. 26, 36, 40, 41,

rilievo un parere non vincolante e la cui omissione non può certo essere
lamentata dall’attuale reclamante, privo di interesse al riguardo;
il terzo motivo evidenzia la violazione degli artt. 26, 36, 40, 41 e 108
legge fall., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., nonché la
violazione degli artt. 112 e 132 n. 4 cod. proc. civ. per omessa pronuncia
su alcune domande del reclamo, in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc.

cod. civ. (in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), evidenziando sia
la irregolare costituzione del comitato dei creditori sia l’irregolarità del
parere, espresso in sede di reclamo solo tramite alcuni legali del tutto
sprovvisti di procura speciale o delega preventivamente comunicata al
giudice delegato;
il motivo è infondato, condividendosi le considerazioni al riguardo svolte
dal P.G. il quale ha osservato, da un lato, che il giudice del merito,
“compiendo sul punto un puntuale accertamento in fatto, ha rilevato
come i creditori potessero essere rappresentati dai rispettivi difensori
muniti, all’uopo, ciascuno da specifica procura valida anche al fine di
manifestare il proprio voto quali componenti dell’organo gestorio”;

e

dall’altro che se anche si dovesse condividere la tesi secondo cui il c.d.c.
fosse irregolarmente composto,

“la decisione del giudice delegato

dovrebbe ritenersi esente da critica perché, in quest’ultima prospettiva,
assunta anche in sostituzione del Comitato in questione, ai sensi dell’art.
41 I.f.”;
con il quarto mezzo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 26, 36,
40, 41, 107, 108 legge fall., 111, 117 Cost., 132 n. 4, 490, 570, 586 cod.
proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 e 4, cod. proc. civ., evidenziando
come il prezzo di aggiudicazione fosse notevolmente inferiore a quello
giusto come desumibile da una serie di elaborati tecnici ivi compreso
quello redatto dal c.t.u. (che stimava un valore di mercato pari ad C
2.572.024,17), e lamentando inoltre l’omissione da parte degli organi
della procedura di adeguate forme di pubblicità. Lo stesso prezzo stimato

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civ., e la violazione degli artt. 26 e 108 legge fall. nonché dell’art. 2909

inizialmente dal c.t.u. nominato dalla procedura appariva molto lontano
dal reale valore dell’immobile;
il motivo è infondato;
premesso che condivisibilmente il Tribunale ha affermato che la concreta
forma di pubblicità delle aste non è stata oggetto di tempestivo reclamo
(essendo dunque intervenuta sotto tale profilo una decadenza), sotto

quanto disposto dall’art. 108 legge fall. perché se è vero che il potere di
sospendere la vendita è condizionato al riscontro di una notevole discrasia
tra il prezzo offerto e quello giusto, è anche vero che la norma
significativamente aggiunge l’inciso “tenuto conto delle condizioni di
mercato”: ed è quanto ha fatto il Tribunale che ha, appunto, motivato il
discostamento tra i valori richiamando le numerose aste andate deserte,
circostanza che denotava proprio che il mercato non era in condizioni di
offrire un prezzo maggiormente in linea con quello giusto;
le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso; le spese
tra il ricorrente ed il controricorrente, relative alla presente fase di
legittimità, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da
dispositivo; nulla per le spese nei riguardi delle parti rimaste intimate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e nei rapporti tra il ricorrente ed il
controricorrente pone le spese del giudizio di legittimità a carico del
ricorrente, liquidandole in C 5.200, di cui C 200 per esborsi, oltre
accessori come per legge;
nulla per le spese nei confronti degli intimati;
sussistono i presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente,
dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 settembre 2017.

altro aspetto la decisione del Tribunale appare perfettamente in linea con

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