Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1194 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.18/01/2017),  n. 1194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20789/2015 proposto da:

Z.C., rappresentata e difesa dall’Avv. PAOLA MONALDI;

– ricorrente –

contro

COMUNE RAVENNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 7,

presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIA DONATI,

ENRICO BALDRATI, PATRIZIA GIULIANINI;

– controricorrente –

e contro

RAVENNA ENTRATE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 100/2015 del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata

il 29/01/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato Maria Teresa BARBANTINI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 25 luglio 2016, la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza n. 371 del 2013, il Giudice di pace di Ravenna, in accoglimento dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., proposta da Z.C., ha annullato l’ingiunzione di pagamento emessa da Ravenna Entrate s.p.a., nella qualità di agente di riscossione del Comune di Ravenna, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 81,20 relativa a violazione del C.d.S., sul presupposto dell’inapplicabilità della maggiorazione del 10% prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 27.

Il Tribunale di Ravenna, con sentenza in data 29 gennaio 2015, ha accolto l’appello del Comune di Ravenna e ha riformato integralmente la pronuncia del Giudice di pace. Il Tribunale ha ritenuto applicabile, in caso di riscossione coattiva del credito da sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S., l’aggiunta delle maggiorazioni semestrali del 10% previste dalla L. n. 689 del 1981, art. 27.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale la Z. ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 luglio 2015, sulla base di un motivo, con cui si denuncia violazione ed errata applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 27, in relazione agli artt. 203 e 206 C.d.S..

Il solo Comune di Ravenna ha resistito con controricorso.

Il ricorso appare infondato.

La decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6-2, 1 febbraio 2016, n. 1884), secondo cui in materia di sanzioni amministrative per violazioni stradali, la maggiorazione del 10% semestrale, della L. n. 689 del 1981, ex art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicchè è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in Camera di consiglio, per esservi rigettato.”

Tutta la memoria di parte controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che il Collegio richiama altresì – a conferma della esattezza della sentenza impugnata – il principio espresso da questa Corte, Sez. 2, con la sentenza 22 ottobre 2007, n. 22100;

che il ricorso deve essere rigettato;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune controricorrente, che liquida in complessivi Euro 900, di cui Euro 800 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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