Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11939 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/05/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 30/05/2011), n.11939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

M.I. residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 13/31/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Venezia – Sezione n. 31, in data 12/05/2008, depositata

il 13 maggio 2008.

Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del

04 maggio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dr. FUCCI Costantino.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 15720/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 13/31/2008 pronunziata dalla C.T.R. di Venezia, Sezione n. 31, il 12.05.2008 e DEPOSITATA il 13 maggio 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha parzialmente accolto l’appello del contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio rifiuto, serbato dall’Agenzia Entrate, sulla domanda di rimborso IRAF relativa agli anni dal 1998 al 2003, censura l’impugnata sentenza per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 7, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 2007, artt. 2, 3, 4 ed 8.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Al quesito formulato con il primo mezzo, può rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato, che, in tema di condono fiscale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto (Cass. 3682/2007, n. 6504/2007, n. 8178/2007, n. 20741/2006).

4 bis – La decisione impugnata non appare in linea con quanto affermato dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, ritenendo irrilevante e non preclusiva la circostanza, dedotta dall’Agenzia Entrata, che il contribuente si era avvalso del condono.

5 – I giudici di appello, decidendo nel merito, con l’affermare che, nel caso in esame, non poteva ritenersi integrato il presupposto impositivo Irap, e rigettando la preliminare eccezione connessa alla presentazione della domanda di condono, ha fatto malgoverno del richiamato orientamento giurisprudenziale.

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione con l’accoglimento del primo mezzo, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt.375 e 380 bis epe, assorbita l’altra doglianza.

Il Consigliere Relatore Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere l’impugnazione, per manifesta fondatezza, e per l’effetto, cassare 1’impugnata decisione;

Considerato, poi, che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dovendo ritenersi incontestata la circostanza relativa alla presentazione della domanda di condono, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda di rimborso dell’Irap, presentata dal contribuente, per tutti i versamenti relativi alle annualità condonate;

Considerato che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro mille per onorario, euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge, mentre, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, vanno compensate le spese dei gradi di merito;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso, relativa all’Irap versata per le annualità condonate; condanna l’intimato contribuente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in ragione di complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed accessori di legge e compensa quelle dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA