Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11939 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 11/04/2016, dep.12/05/2017),  n. 11939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.G., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 874/2014,

depositato in data 11 giugno 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

aprile 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con distinti ricorsi depositati presso la Corte d’appello di Perugia e poi riuniti, i ricorrenti in epigrafe indicati chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dei danni non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al TAR Lazio nell’aprile 2002 e poi deciso con sentenza depositata nel dicembre 2009; giudizio volto ad ottenere il computo nell’indennità di buonuscita dell’indennità integrativa speciale nella misura del 60% e non nella misura del 48% come aveva fatto l’INPDAP;

che, con decreto depositato in data 11 giugno 2014, la Corte d’appello rigettava la domanda, rilevando che nel triennio successivo alla presentazione della prima istanza di fissazione dell’udienza, i ricorrenti avevano avuto contezza della manifesta infondatezza della domanda, posto che il Consiglio di Stato a partire dal 2002 si era più volte pronunciato per la infondatezza di pretese analoghe a quelle azionate nel giudizio presupposto e che la stessa Corte costituzionale aveva escluso la illegittimità della normativa preclusiva dell’accoglimento della pretesa; con la precisazione che, trattandosi di controversia collettiva, chiaramente riconducibile a qualche organizzazione latu sensu sindacale, appariva pressochè certo che i ricorrenti fossero stati informati della insuscettibilità di accoglimento della domanda e che, quindi, per il periodo successivo dovesse ritenersi insussistente alcun paterna d’animo per il protrarsi del giudizio;

che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso sulla base di un unico motivo;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2, e dell’art. 6, par. 1, della CEDU, dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia escluso la stessa configurabilità di un pregiudizio morale da irragionevole durata del processo sul rilievo della esistenza di precedenti giurisprudenziali sfavorevoli, in contrasto con il principio per cui il pregiudizio morale discende per le parti di un processo che si sia irragionevolmente protratto, a prescindere dal fatto che le parti siano risultate vittoriose o soccombenti, trovando tale principio deroga nei soli casi di lite temeraria o di abuso del processo, non ricorrenti nella specie;

che il ricorso è infondato;

che questa Corte ha affermato il principio per cui “in tema d’irragionevole durata del processo, l’elenco di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, non è tassativo, sicchè l’indennizzo può essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche in assenza della condanna per responsabilità aggravata, a cui si riferisce la lett. a), potendo il giudice del procedimento di equa riparazione, già prima delle modifiche di cui alla L. n. 208 del 2015, autonomamente valutare la temerarietà della lite, come si desume, peraltro, dalla lett. f), che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali” (Cass. n. 9100 del 2016);

che, pertanto, il giudice del procedimento ex lege n. 89 del 2001 può valutare – e poteva farlo anche nella previgente disciplina applicabile ratione temporis – anche ipotesi di temerarietà che per qualunque ragione nel processo presupposto non abbiano condotto ad una pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

che, d’altra parte, il richiamato orientamento giurisprudenziale è stato sostanzialmente recepito dal legislatore il quale, con la L. n. 208 del 2015, ha modificato della L. n. 89 del 2001, l’art. 2, comma 2-quinquies prevedendo che “non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’articolo 96 del codice di procedura civile; (…)”;

che, ancora, deve rilevarsi che questa Corte, in relazione a questione sostanzialmente sovrapponibile alla presente, affermato che, se una domanda viene proposta prospettando la illegittimità costituzionale della disciplina applicabile e tale prospettazione è poi disattesa dal giudice delle leggi, la valutazione del giudice di merito, secondo cui la protrazione del giudizio presupposto successivamente alla detta pronunzia non ha determinato un paterna d’animo suscettibile di indennizzo, appare plausibile e ragionevole e non contrastante con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla consapevolezza, da parte di chi agisce in equa riparazione, della infondatezza della propria pretesa nel giudizio presupposto (Cass. n. 19478 del 2014; Cass. n. 11828 del 2015);

che, nella specie, la Corte d’appello ha apprezzato come rilevante la circostanza che con sentenza n. 91 del 2004 la Corte costituzionale ha escluso che fosse contraria a Costituzione la normativa rilevante nel giudizio presupposto, la cui applicazione non consentiva l’accoglimento della domanda dei ricorrenti;

che, analogamente, deve ritenersi che il paterna d’animo derivante dalla situazione di incertezza per l’esito della causa va escluso anche nell’ipotesi di “temerarietà sopravvenuta”, ovvero quando la consapevolezza dell’infondatezza delle proprie pretese sia derivata, rispetto al momento di proposizione della domanda, da circostanze nuove che rendano manifesto il futuro esito negativo del giudizio prima che la sua durata abbia superato il termine di durata ragionevole: evenienza, questa, che si è appunto verificata nel caso di specie, nel quale la Corte d’appello ha rilevato che quando ancora non era decorso il termine di durata ragionevole del giudizio presupposto, si erano registrate numerose pronunce del giudice amministrativo contrarie alla pretesa dei ricorrenti;

che, in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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