Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11938 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/05/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 30/05/2011), n.11938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

M.R. residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso,

giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv. DISCEPOLO

Maurizio, nel cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, Via

Conca d’Oro n. 184/190;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/06/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Ancona – Sezione n. 06, in data 28/03/2008, depositata

il 14 maggio 2008.

Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del

04 maggio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dr. FUCCI Costantino.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 15041/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 37/06/2008 pronunziata dalla C.T.R. di Ancona, Sezione n. 06, il 28.03.2008 e DEPOSITATA il 14 maggio 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, confermando l’operato dei Giudici di primo grado, che avevano riconosciuto il diritto al rimborso.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio rifiuto, serbato dall’Agenzia Entrate, sulla domanda di rimborso IRAP relativa agli anni dal 1998 al 2001, censura l’impugnata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè della L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9.

3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi, la proposta impugnazione.

4 – Alla questione posta con il ricorso, può rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato, per un verso, che configura il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. (Cass. n. 8178/2007, n. 22897/2005, n. 317/2002, n. 12790/2000), l’omesso esame dell’eccezione sollevata dall’ufficio in ordine agli effetti preclusivi del rimborso quale conseguenza della presentazione della domanda di condono, e sotto altro profilo, che, in tema di condono fiscale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto (Cass. 3682/2007, n. 6504/2007, n. 8178/2007, n. 20741/2006).

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la relativa trattazione in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e la successiva memoria del contribuente, nonchè gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere l’impugnazione, per manifesta fondatezza, e per l’effetto, cassare l’impugnata decisione;

Considerato, poi, che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dovendo ritenersi incontestata la circostanza relativa alla presentazione della domanda di condono per i periodi in considerazione, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda di rimborso dell’Irap, presentata dal contribuente;

Considerato che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro mille per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge, mentre, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, vanno compensate quelle dei gradi di merito;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso; condanna il contribuente M., al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed accessori di legge, e compensa quelle dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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