Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11938 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 05/12/2016, dep.12/05/2017),  n. 11938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18968/2016 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRA BARBERO giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE DI TORINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 108/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

12/01/2016, depositata il 25/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – La Corte d’appello di Torino ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale aveva respinto il ricorso del sig. C.M., cittadino del Mali, avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale.

La Corte ha ritenuto che la vicenda narrata dall’appellante, il quale aveva dichiarato di essere fuggito dal suo paese a causa della miseria e del pericolo di subire danni sia per la guerra civile tra gruppi militari, sia per le violenze dei terroristi, non consentiva il riconoscimento nè dello status di rifugiato, non integrando gli estremi di una persecuzione per uno dei motivi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 7, nè quelli del danno grave ai sensi dell’art. 14, lett. c), D.Lgs. cit., dato che i recenti episodi di terrorismo verificatisi nella capitale del Mali non corrispondono alla “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Il sig. C. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

L’Amministrazione intimata non si è difesa.

2. – Il primo motivo di ricorso, rubricato come denuncia di violazione di norme di diritto, è inammissibile per la sua assoluta genericità, limitandosi il ricorrente ad affermare che “quanto succede nel Mali nella zona di provenienza del ricorrente, con le riferite escusioni (sic) di terroristi provenienti dalla Mauritania, integra gli estremi del disposto del citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 o giustifica sicuramente la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6″.

3. – Il secondo motivo, con il quale si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, è del pari inammissibile perchè contiene soltanto la doglianza della mancata assunzione della testimonianza dello zio del ricorrente, senza che siano indicate le esatte circostanze sulle quali questi avrebbe dovuto essere sentito”;

che tale relazione è stata comunicata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;

che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, per cui non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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