Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11937 del 30/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/05/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 30/05/2011), n.11937
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
A.A., residente ad (OMISSIS), rappresentata e difesa,
giusta delega in calce al controricorso, dall’Avv. SPANU Giulio,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Palumbo, 3 presso lo studio Di
Maio;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 79/09/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di Cagliari – Sezione Staccata di Sassari n. 09, in data
03/06/2008, depositata il 19 giugno 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
04 maggio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. Dr. FUCCI Costantino.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n. 15003/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 79/09/2008 pronunziata dalla C.T.R. di Cagliari, Sezione Staccata di Sassari n. 09, il 03.06.2008 e DEPOSITATA il 19 giugno 2008.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, riconoscendo il diritto al rimborso dell’IRAP. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, è affidato ad un mezzo, con cui si deduce erronea, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
3 – L’intimata, giusto controricorso, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.
4 – Il mezzo va esaminato, sia alla stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamene non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate; per le imprese il requisito della autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta (art. 2082 c.c.) e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre VAP – valore aggiunto prodotto (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure richiamando il principio, alla cui stregua deve ritenersi ricorra il vizio di motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).
4 bis – La decisione impugnata non appare in linea con quanto affermato dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, con argomentazione generica ed incongrua, senza specifica indicazione degli elementi di fatto riscontrati e dei criteri di valutazione utilizzati, senza esplicitare le ragioni alla cui stregua gli stessi erano a ritenersi rilevanti e decisivi; in particolare, lasciano perplessi, tanto l’affermazione, contenuta nella parte motiva, secondo cui il caso riguardava un dottore commercialista, quanto quell’altra, di non avvalersi di collaboratori, trattandosi di circostanze prive di fondamento, che non possono essere riferite al caso in esame, essendo circostanze pacifiche, sia quella che la contribuente espletava la professione di medico, sia pure l’altra, che si avvaleva di una dipendente per la pulizia dei locali.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione, proponendosi una declaratoria di accoglimento dell’impugnazione per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere l’impugnazione, per manifesta fondatezza;
Considerato, per l’effetto, che va cassata l’impugnata sentenza e che la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Sardegna, perchè proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida sul merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Sardegna.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011