Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11937 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 06/05/2021), n.11937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FANTICINI G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24034-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M. SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 80/2012 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 18/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la M. S.r.l., con ricorso del 22/6/2009, impugnava la cartella di pagamento emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, dall’Agenzia delle Entrate;

– la C.T.P. di Pavia, con la sentenza n. 65/02/10 del 2/3/2010 accoglieva il ricorso;

– con la sentenza n. 80/34/12 del 18/7/2012 la C.T.R. Lombardia dichiarava inammissibile l’appello notificato dall’Agenzia delle Entrate con raccomandata del 13/4/2011 inviata all’indirizzo del difensore della contribuente in primo grado (Dott. Ma.Mi., via (OMISSIS)), in quanto l’Ufficio non aveva provato la regolarità della notifica, non essendo a tal fine sufficiente l’indicazione “Trasferito. 14/4/2011” apposta a mano sul retro della busta;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo;

la M. S.r.l. non ha svolto difese in questo giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. La ricorrente deduce nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione degli artt. 156,160,291,330,350 e 359 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1,17 e 53, per avere la C.T.R. pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione senza considerare che la notificazione era stata tentata presso il domicilio eletto in primo grado, coincidente con lo studio del difensore della contribuente, e che l’appello era stato successivamente notificato (regolarmente) presso uno studio secondario; inoltre, alla costituzione in giudizio dell’appellata doveva comunque riconoscersi un effetto sanante dell’eventuale vizio della notificazione, al quale il giudice di merito avrebbe comunque potuto ovviare ordinando la rinnovazione della notifica del gravame ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

Il motivo è fondato.

Infatti, dopo aver tentato la notifica dell’appello presso il difensore della contribuente in primo grado, l’Agenzia ha proseguito l’attività di notificazione ad un altro indirizzo del medesimo difensore e, poi, la parte appellata si è ritualmente costituita nel giudizio di in appello, così sanando ogni eventuale nullità della notificazione (ex art. 156 c.p.c.).

2. In accoglimento del motivo, dunque, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso,

cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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